Documenti idonei comprovanti l'avvenuto trasporto comunitario sempre validi per la prova della cessione intraunionale, anche in assenza di presunzione legale.
Con la risposta n. 141 del 3 marzo 2021, l’Agenzia delle entrate torna sul tema della prova delle cessioni intraunionali che, dallo scorso 1° gennaio 2020, ha trovato disciplina nel Regolamento UE 2018/1912 del 4 dicembre 2018 che ha introdotto l'articolo 45-bis nel Regolamento UE di esecuzione n. 282/2011. Con tale disposizione è stato affrontato il tema dell'onere documentale riguardante le cessioni intracomunitarie di beni, prevedendo una presunzione relativa circa l'avvenuto trasporto di beni in ambito comunitario. Sul tema, peraltro, la Commissione UE ha fornito alcuni chiarimenti con le Note Esplicative sui "quick fixes 2020", pubblicate a dicembre 2019, distinguendo le ipotesi in cui i beni siano stati spediti o trasportati dal venditore o da un terzo per suo conto da quelle in cui i beni siano stati trasportati dall'acquirente o da un terzo per suo conto. Nella prima fattispecie il venditore, oltre a dichiarare che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da terzi per suo conto, dovrà produrre almeno due documenti, non contraddittori e provenienti da soggetti diversi tra loro e indipendenti sia dal venditore che dall'acquirente: si tratta dei documenti relativi al trasporto o alla spedizione dei beni, ad esempio un documento o una lettera CMR riportante la firma del trasportatore, una polizza di carico, una fattura di trasporto aereo, oppure una fattura emessa dallo spedizioniere. In alternativa, il venditore potrà presentare, oltre alla dichiarazione che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da terzi per proprio conto, uno dei citati documenti unitamente ad una polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni ovvero ai documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni o ancora a documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità (ad es. notaio), che confermano l'arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione o da una ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro. Qualora il trasporto fosse a cura dell’acquirente questi è tenuto, altresì, a fornire al venditore una dichiarazione scritta che certifichi che i beni sono stati trasportati o spediti da lui o da un terzo per suo conto.
Come chiarito nelle Note esplicative, è esclusa l'applicazione della presunzione che le merci siano state trasportate o spedite in altro Stato membro, qualora il trasporto o la spedizione siano stati effettuati dal cedente o dal cessionario con propri mezzi senza l'intervento di altri soggetti. Chiaramente la presunzione opera solo qualora la documentazione in possesso del contribuente risponda ai requisiti ivi previsti. Tuttavia, le Autorità fiscali dei Paesi UE conservano comunque la facoltà di superare la presunzione e il contribuente, qualora non sia in possesso della documentazione specificamente richiesta dalla disposizione unionale, conserva la possibilità di dimostrare con altri elementi oggettivi di prova che l'operazione sia realmente avvenuta, continuando a trovare applicazione la prassi nazionale, già adottata prima dell'entrata in vigore della norma unionale. Tra questi, si ricordano le fatture, i registri Iva, la presentazione dei modelli Intrastat, la contabile bancaria, il contratto o l’ordine di acquisto/vendita, il documento di trasporto e la fattura del vettore incaricato. Restano valide, quindi, le indicazioni fornite con la circolare n. 12/E del 2020 e con la risoluzione n. 19/E del 2013 in merito alla conservazione della documentazione.