Beni Covid: le novità della circolare Dogane 7/D/2021

Beni Covid: le novità della circolare Dogane 7/D/2021

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Di Santacroce Benedetto, Sbandi Ettore

Sono esenti dall’IVA solo le strumentazioni diagnostiche in vitro del Covid-19, se conformi alle regole tecniche unionali di cui alla Decisione 98/79/CE e del Reg. UE n. 746/2017. Con questa posizione, espressa nella circolare 7/D/2021 del 15 febbraio 2021, l’Agenzia Dogane Monopoli fuga una serie di dubbi che erano sorti in esito alle novità introdotte dalla legge di bilancio alla disciplina delle c.d. esenzioni Covid, ossia a quelle operazioni aventi ad oggetto beni che, atteso il loro rilievo per la lotta alla pandemia, beneficiano di un trattamento IVA esente o ridotto. Con l’occasione, ADM ripropone, implementandola, anche la tabella generale dei beni Covid, che è ora strutturata secondo le due distinte linee direttrici normative.

Ad oggi, infatti, restano in vigore anzitutto le agevolazioni previste dall’art. 124 del DL n. 34/2020, modificativo della tabella A del DPR IVA, riferite ad un ampio numero di beni che, fino a tutto il 2020, beneficiavano dell’IVA zero e che ora godono della sola aliquota ridotta al 5%. Questo trattamento IVA è garantito fin dall’importazione, mediante la spedita del codice DAU CADD Q102. 

A queste operazioni si addizionano quelle afferenti ai beni esenti dall’IVA ex art. 1, co. 452 e 453 Legge di Bilancio 2021, per le quali il codice di import CADD è Q103. Per quest’ultima categoria di beni, essenzialmente vaccini e strumentazione diagnostica, la circolare illustra alcuni chiarimenti, condivisi con il MEF. Muovendo dalla ricostruzione normativa unionale e nazionale che ha introdotto l’esenzione in argomento, nonché con riferimento ad un errore di trascrizione della disciplina regolamentare, l’amministrazione conclude che nel novero della “strumentazione per diagnostica per COVID-19” sono esenti dall’IVA soltanto le cessioni dei “dispositivi medico-diagnostici in vitro della COVID-19 conformi ai requisiti applicabili di cui alla Dir. 98/79/CE o al Reg. 2017/746”. La conclusione è giuridicamente corretta, sebbene resti il dubbio circa l’utilità della limitazione agli strumenti “in vitro”, visto che questi appaiono essere in misura minore rispetto alla generalità degli strumenti diagnostici.

Ciò chiarito, è bene poi osservare che il quadro generale delle esenzioni per i beni Covid, nonostante i ripetuti chiarimenti operati dalle Dogane e dalle Entrate, si mostri ancora oggi foriera di varie criticità. Una FAQ Dogane dello scorso dicembre, ad esempio, si è prestata, e si presta ancora oggi, ad applicazioni critiche allorquando riconduce l’esenzione per guanti destinati “a finalità sanitarie” ai soli guanti monouso. Si parte dalla premessa che la finalità è realizzata “ogni qualvolta non emerga in modo chiaro ed univoco prova del contrario, ovvero che il bene sia destinato a scopi palesemente incompatibili con il contrasto all’emergenza sanitaria in corso”. Alla luce di ciò, ADM ritiene però che “i guanti DPI di prima categoria, non dichiarati per uso sanitario e che si prestano ad un uso prolungato (es. i guanti commercialmente definiti “di uso domestico”, guanti da giardinaggio, guanti felpati resistenti, guanti a lunga durata/riutilizzabili) non possono fruire del regime agevolativo IVA”. È vero, però, che i concetti di uso prolungato, monouso o multiuso sono estranei al dato normativo, come dimostra il caso delle mascherine che, pure se riutilizzabili, sono invece esenti.

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