Per l’applicazione del regime dell’Iva anticipata per i prodotti estratti da depositi fiscali di benzine e gasolio, vale il momento del vincolo al regime che è rappresentato dall’operazione di introduzione. Dunque, se all’ingresso in deposito un bene soggiace alle disposizioni speciali di cui alla L. n. 205/17, allora il regime di sospensione si applica anche per le lavorazioni e segue il bene, anche se esso dovesse cambiare natura, fino alla sua estrazione, quando sarà corrisposta l’IVA con F24, operazione per operazione e senza possibilità di compensazione.
Sono queste le conclusioni dell’Agenzia delle Entrate che, con la risposta n. 627/2020 torna tuttavia ad occuparsi della norma IVA speciale che continua a porre innumerevoli quesiti e dubbi interpretativi. La disciplina in esame dispone infatti che l’immissione in consumo da un deposito fiscale di benzina e gasolio per autotrazione è subordinata al versamento diretto dell'IVA all'Erario da parte del soggetto per conto del quale il gestore del deposito procede all'immissione, il quale è comunque responsabile in solido per il corretto versamento dell’imposta. Se i passaggi di proprietà e le lavorazioni precedenti all’estrazione non sono mai imponibili IVA, all’estrazione tale imposta è dovuta in relazione al corrispettivo o valore dell’ultima cessione effettuata durante la loro custodia nel deposito, in ogni caso aumentati dell'importo relativo alle eventuali prestazioni di servizi delle quali i beni abbiano formato oggetto durante la giacenza, sino al momento dell’estrazione.
Ciò posto, nel caso specifico l’istante ha posto all’Agenzia alcuni dubbi in merito alle proprie modalità operative concernenti i contratti in essere con i propri clienti che prevedono la fatturazione in via anticipata i) del servizio di stoccaggio e deposito, soprattutto quando il bene viene trasformato (es. denaturato) non restando più destinato all’autotrazione, nonché ii) del cosiddetto "minimo garantito", ovvero di un quantitativo minimo di prodotto da stoccare che il depositante garantisce al gestore.
Sul primo punto, negando la soluzione prospettata, le Entrate stabiliscono che, anche se il bene muta natura sfuggendo al quadro normativo speciale, ciò avviene in deposito e non al vincolo del regime che è l’operazione sulla quale parametrare il piano fiscale, per espresso riferimento normativo della L. n. 205/17. Pertanto, per applicare la sospensione IVA sui servizi di lavorazione, “è determinante la natura (rectius, la tipologia merceologica di appartenenza) dei beni per come introdotti in deposito, a nulla rilevando che, durante la permanenza nel deposito e per effetto delle successive fasi di manipolazione o trasformazione intercorse nel periodo di giacenza, gli stessi vengano qualitativamente modificati e trasformati in prodotti merceologicamente diversi da quelli per uso autotrazione”.
In merito al quesito sul c.d. minimo garantito, per le Entrate è corretta l'emissione anticipata di una fattura con IVA poiché in tale caso il requisito oggettivo dell’introduzione di carburante ad uso autotrazione non sussiste. Ove il minimo dovesse poi essere superato, allora si distingue: se il prodotto immesso in deposito non è per autotrazione, allora la lavorazione permane imponibile; se il prodotto è per autotrazione, sarà emessa una nuova fattura limitatamente al corrispettivo dovuto per lo stoccaggio, parametrata alla movimentazione effettiva e senza addebito dell’IVA.