Le nuove sanzioni per la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi, in vigore dal 1° gennaio, sono più leggere ma nulla è disposto per il passato.
La legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020 art. 1, commi dal 1109 al 1115) è intervenuta per adeguare il precedente quadro sanzionatorio previsto per gli scontrini e le ricevute fiscali alle nuove modalità di certificazione dei corrispettivi in vigore ormai da alcuni mesi. Dal 1° gennaio 2021 è infatti previsto un nuovo sistema sanzionatorio per le violazioni connesse alla mancata o non tempestiva memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi ovvero per la memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri. Con le nuove norme si assiste, in linea generale, ad una riduzione delle sanzioni applicabili alle diverse violazioni poste in essere dal contribuente.
Tra le novità si segnala la riduzione dal 100% al 90% della sanzione per la mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi, ovvero nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri (art. 6, commi 2 bis e 4 D. Lgs. n. 471/1997).
Stessa riduzione della sanzione è prevista per la mancata emissione di scontrini, ricevute fiscali o documenti di trasporto o emissione per importi inferiori a quelli reali (art. 6, comma 3 e 4 del D. Lgs. 471/1997).
Infine, è introdotta una sanzione fissa di euro 100, in sostituzione di una proporzionale, per l’omessa o tardiva trasmissione o per la trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei corrispettivi giornalieri qualora la violazione non abbia inciso sulla corretta liquidazione del tributo (art. 11, comma 2 – quinquies D. Lgs. 471/1997).
Il Legislatore ha espressamente affermato però che le nuove disposizioni si applicano solo per il futuro. In tal caso si potrebbe creare un problema con il principio del favor rei.
Come ben noto in tema di sanzioni l’art. 3 del D. Lgs. 472/1997 (di chiara ispirazione penale) disciplina uno dei principi cardine del nostro ordinamento (garantito anche dalla Costituzione e dallo Statuto del Contribuente), quello del favor rei caratteristico della sanzione penale, in base al quale non può essere punito/sanzionato chi ha commesso un illecito amministrativo se la legge che lo configurava come tale è stata abrogata e, nel caso di mutamento della norma, si applica in ogni caso quella più favorevole all'autore della violazione. Quindi si potrebbe ipotizzare, ad una prima analisi, che le norme più favorevoli dovranno essere applicate dagli Uffici che si accingono a notificare gli atti di contestazione delle sanzioni ai contribuenti, dai contribuenti stessi in sede di ravvedimento operoso (quando applicabile) e dai giudici in caso di contenzioso.
Unico limite dovrebbe essere dato dal carattere definitivo dell’atto sanzionatorio a seguito di sentenza.
Tuttavia, non è scontato che l’operatività dell’art. 3 del D. Lgs. 472/1997 sia applicabile al caso in esame in quanto detta norma opera “Salvo diversa disposizione di legge” e dall’altro lato la Legge di Bilancio (v. comma 1115) stabilisce espressamente che le nuove disposizione sanzionatorie si applicano a decorre dal 1° gennaio 2021.
È pur vero, dall’altro lato, che secondo la giurisprudenza della Cassazione (v. Cass. 14.4.2017 n. 9670) il favor rei non dovrebbe essere inibito da una norma di mera decorrenza.
Si ritiene pertanto che, le nuove sanzioni, essendo più favorevoli, dovrebbero essere applicabile ai contribuenti anche per comportamenti posti in essere prima del 1.1.2021.