Rebus ravvedimento e cumulo giuridico per le nuove sanzioni legate alla memorizzazione e alla trasmissione dei corrispettivi in vigore dal 1° gennaio.
La legge di Bilancio 2021 ha adeguato il sistema sanzionatorio previsto per gli scontrini e le ricevute fiscali alle nuove modalità di certificazione dei corrispettivi. Contestualmente ha introdotto delle limitazioni sia per l’applicazione del cumulo giuridico (art. 12 D. lgs. 472/97) che per l’utilizzo del ravvedimento operoso (art. 13 D. Lgs. 472/97).
In particolare, il nuovo art. 6, comma 2-bis del D. Lgs. 471/97, stabilisce che per le irregolarità (omissione, infedeltà, tardività o incompletezza) che riguardano la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi si applica una sanzione del 90% commisurata all’imposta da versare. Con una sanzione che comunque non può essere inferiore ad euro 500. È previsto altresì che, in presenza di un verbale di constatazione, la omessa/infedele memorizzazione non è ravvedibile.
Dall’altro lato con il nuovo comma 2-quinquies dell’art. 11 del D. Lgs. 471/97 è stata introdotta una sanzione in misura fissa (euro 100) in caso di ommessa/tardiva trasmissione o in caso di trasmissione con dati infedeli/incompleti dei corrispettivi purché non vi sia stato alcun riflesso sulla liquidazione dell’IVA. In questo caso non opera, però, l’istituto del cumulo giuridico e della continuazione.
Tali limitazioni e le modalità previste per la definizione agevolata delle sanzioni devono portare i contribuenti, in caso di violazioni contestabili, a ben valutare il percorso da seguire considerando le possibili conseguenze collegate ad una scelta sbagliata.
Ricordiamo infatti che in sede di ravvedimento operoso il contribuente non può applicare l’istituto del cumulo giuridico e della continuazione (v. circ. Agenzia delle Entrate 12.10.2016 n. 42). Pertanto, talvolta la convenienza al ravvedimento deve essere valutata, posto che, nel momento in cui il contribuente riceve l'atto di contestazione della sanzione, può fruire della definizione agevolata al terzo (artt. 16 e 17 del D.Lgs. 472/97) con i benefici dell'art. 12 del D. Lgs. 472/97 ed ha diritto a rateizzare le somme dovute, non dimenticando però gli aumenti previsti da quest'ultima norma.
Nel caso in cui il contribuente si rendesse conto di aver posto in essere più violazioni della fattispecie sanzionata dall’art. 6, comma 2-bis, dovrà valutare se sia più vantaggioso sanare utilizzando l’istituto del ravvedimento operoso (se possibile) applicando a ciascuna violazione con la sanzione di euro 500 in su (con le relative riduzioni) o sia preferibile attendere l’atto di contestazione in cui l’Ufficio ha il dovere di rideterminare la sanzione considerando il cumulo giuridico e potendo comunque usufruire dell’abbattimento ad un terzo in caso di definizione e delle relative rate.
Il tutto considerando che, in caso di contestazione di 4 violazioni in 5 anni, vi può essere la chiusura dei locali commerciali o la sospensione della licenza da 3 giorni sino ad 1 mese (art. 12, comma 2, D. Lgs. 471/97)
Discorso diverso per le contestazioni sanzionate dall’art. 11 comma 2-quinques, per le quali non si applica il cumulo giuridico e pertanto sarà opportuno valutare l’impatto, in termini di riduzione delle sanzioni, tra sanare con il ravvedimento o attendere l’atto di contestazione delle sanzioni con relative rate.