Merci di modico valore: aggiornamento delle procedure di sdoganamento semplificato

 Merci di modico valore: aggiornamento delle procedure di sdoganamento semplificato

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Di Santacroce Benedetto, Sbandi Ettore

L’Agenzia delle Dogane aggiorna le procedure di sdoganamento semplificato per le merci di modico valore derivanti da transazioni on line, anche se il sistema sarà in vigore solo fino al 1° luglio 2021, quando entreranno in vigore le regole IVA che investiranno il mondo e-commerce anche sul piano doganale.

La Direttoriale presentata ieri nel corso di un incontro con gli operatori, però, è definibile come un “provvedimento di transizione”, che mira non tanto e non solo a proseguire e liberalizzare le semplificazioni tradizionalmente in uso per i soli corrieri, quanto a coinvolgere tutti gli operatori verso le modifiche del primo luglio.

Nel quadro fattuale del commercio elettronico internazionale, infatti, si innestano due primarie criticità dovute al carattere massivo delle singole operazioni: la classificazione doganale delle merci ed il loro valore. È molto difficile arrivare ad una corretta attribuzione di una voce doganale per singoli prodotti che, sommati, cubano centinaia di migliaia di operazioni giornaliere. Oltre a ciò, considerato il sistema delle franchigie oggi in essere (22 euro per l’IVA, 150 per i dazi), anche l’attendibilità dei valori è spesso discutibile.

Per questo, con una serie di atti emanati nel tempo, ADM ha disposto che, fino all’entrata in vigore delle norme di cui al c.d. pacchetto IVA per il commercio elettronico (1.7.21), i soggetti che effettuano operazioni di import di beni di valore trascurabile destinati a privati ed originate da transazioni on line, accedono a procedure dichiarative a dati ridotti solo a seguito di apposita autorizzazione. In concreto, la voce doganale dei beni non viene dichiarata in quanto sostituita dalla voce convenzionale 9990990900. Per accedere a questo beneficio è necessario detenere requisiti soggettivi ed oggettivi di particolare rigore e di intensità variabile a seconda del fatto che l’operatore intenda accedere alle franchigie per la sola IVA o anche a quella per i dazi.

Il sistema in commento, però, è di breve durata ed è opportuno che il mercato consideri non tanto la necessità di accedere oggi ai benefici in esame, ma di settare la propria operatività sul modello di luglio 2021. Sul punto, è interessante l’input ADM per cui, per l’ottenimento dell’autorizzazione relativa alle spedizioni di valore fino a 150 euro, tra i tanti requisiti spicca la necessità che, a decorrere dal 10.5.21 e fino al 14.6.21 (in prova) e dal 15.6.21 (in reale), l’operatore confermi la disponibilità all’avvio della sperimentazione del nuovo sistema dichiarativo reingegnerizzato dalle Dogane. Si tratta della presentazione delle informazioni previste dal tracciato H7 di cui all’all. B del Reg. 2446/15, che invece impone l’uso di (pur semplificate) classificazioni doganali per i beni. 

Occorrerà dunque attrezzarsi subito e capire con quale affidabilità e profili di compliance gli operatori potranno ottemperare ai nuovi oneri dichiarativi, spesso derivanti da informazioni “alla fonte” tutte da verificare in un sistema che da luglio 2021 imporrà il pagamento dell’IVA per tutte le operazioni.

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