Quando |
Dal 01.03.2021 |
Cosa decorre |
La notifica degli avvisi bonari oggetto di definizione agevolata. |
Per chi |
A favore dei titolari di partita IVA alla data del 23.03.2021 che, nel corso 2020, hanno subito una riduzione del 30% del volume di affari rispetto al 2019. |
Come adempiere |
Con il pagamento dell’intero importo o della prima rata delle imposte, degli interessi e dei contributi previdenziali, ad esclusione delle sole sanzioni e somme aggiuntive. |
1. In sintesi
L’art. 5 del D.L. n. 41/2021 (decreto Sostegni) ha introdotto una nuova misura per la definizione agevolata degli importi richiesti a seguito dei controlli automatizzati delle dichiarazioni dei redditi (art. 36-bis del DPR n. 600/1973), ovvero delle dichiarazioni IVA (art. 54-bis del DPR n. 633/1973).
La definizione riguarderà tuttavia i solo soggetti titolari di partita IVA alla data del 23.03.2021 che hanno subìto una riduzione del proprio volume d’affari nel corso del 2020, rispetto all’anno precedente, a causa della crisi economica.
Rientrano nel perimetro applicativo della norma gli avvisi bonari relativi al periodo d’imposta in corso al 31.12.2017, elaborate al 31.12.2020 e non inviate al contribuente per la sospensione disposta dall’art. 157 del D.L. n. 34/2020 (decreto Rilancio), nonché quelli relativi al periodo di imposta in corso al 31.12.2018, elaborate o da elaborare alla data del 31.12.2021.
La definizione riguarderà l’abbattimento delle sanzioni e delle somme aggiuntive, non anche le imposte, gli interessi e i contributi previdenziali.
I profili operativi dell’istituto e le modalità di assolvimento degli obblighi, saranno oggetto di un più approfondito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, come anche confermato nel Provvedimento AE n. 88314 del 06.04.2021.
2. Ambito soggettivo
Potranno accedere alla definizione agevolata i soli soggetti titolari di partita IVA, attiva alla data del 23.03.2021 (data di entrata in vigore del decreto Sostegni), che hanno subìto, nel corso del 2020, una riduzione del loro volume d’affari maggiore del 30% rispetto al volume d’affari del 2019.
Ai fini del calcolo della riduzione del volume d’affari, rilevano i dati che sono o saranno indicati nella dichiarazione relativa al periodo di imposta 2020.
Per l’Iva, si tratta dunque delle dichiarazioni da presentare, ai sensi dell’art. 8 del DPR n. 322/1998, tra il 01.02.2021 e il 30.04.2021.
Se i soggetti non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale dell’IVA, ai fini del calcolo della riduzione si tiene conto invece dell’ammontare dei ricavi o dei compensi, risultanti dalla dichiarazione dei redditi, presentata entro il termine stabilito per il periodo di imposta del 2020.
La dichiarazione dei redditi, salvo ulteriori proroghe, scadrà invece il 30.11.2021.
In ogni caso, secondo la disciplina dettata dal DPR n. 322/1998, sia la dichiarazione dei redditi che la dichiarazione IVA è considerata valida, salva l’applicazione delle sanzioni, se presentata entro il termine di 90 giorni dalla scadenza.
Pertanto, ai fini della determinazione della riduzione del volume d’affari, dovrebbero considerarsi valide, perché “tempestive”, le dichiarazioni IVA presentate entro il 29.07.2021 (90 giorni successivi alla scadenza naturale del 30.04.2021).
Analogamente, per i soggetti che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA, ai fini della determinazione della riduzione dei ricavi o compensi dell’anno 2020 rispetto al 2019, dovrebbero considerarsi valide e “tempestive” le dichiarazioni dei redditi presentate entro il 28.02.2022 (90 giorni successivi alla scadenza naturale del 30.11.2020).
Quanto appena riferito sembra però non coordinarsi con quanto previsto dall’art. 157 del D.L. n. 34/2020 che, proprio in riferimento agli atti in scadenza al 31.12.2020, compresi gli avvisi bonari da controlli automatici, ha previsto la proroga per la loro notifica nel periodo compreso tra il 01.03.2021 e il 28.02.2022.
Pertanto, se il contribuente presenta la dichiarazione a ridosso del termine dei 90 giorni, questo potrebbe impedire all’Agenzia delle Entrate una verifica dei requisiti necessari per poter accedere alla definizione agevolata.
Inoltre, nel caso in cui il contribuente presenti la dichiarazione nel termine dei 90 giorni successivi alla scadenza del termine naturale e, nel frattempo, l’Agenzia delle Entrate abbia notificato l’avviso bonario senza la proposta di definizione (perché impossibilitata a verificare la riduzione dei ricavi o compensi), si può certamente ritenere che lo stesso possa richiedere di essere comunque ammesso alla definizione, previa dimostrazione a suo carico della sussistenza dei requisiti necessari per potervi accedere.
Soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA |
Soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA |
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Riduzione del volume d’affari del 2020 maggiore del 30% rispetto al volume d’affari 2019 |
Riduzione dei ricavi o compensi del 2020 maggiore del 30% rispetto al a ricavi o compensi 2019 |
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Dichiarazione IVA 2021 |
Dichiarazione Redditi 2021 |
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Scadenza |
Proroga |
Scadenza |
Proroga |
30.04.2021 |
29.07.2021 |
30.11.2021 |
28.02.2022 |
3. Ambito oggettivo
Rientrano nella definizione agevolata le comunicazioni bonarie elaborate a seguito di liquidazioni e controlli automatizzati, previsti per la dichiarazione dei redditi dall’art. 36-bis del DPR n. 600/1973, ovvero per le dichiarazioni IVA dall’art. 54-bis del DPR n. 633/1973, relativi ai seguenti periodi di imposta:
- periodo di imposta al 31.12.2017, per le dichiarazioni elaborate al 31.12.2020, le cui comunicazioni non sono state inviate, vista la sospensione disposta con l’art. 157 del D.L. n. 34/2020;
- periodo di imposta al 31.12.2018, per le dichiarazioni elaborate o da elaborare al 31.12.2021.
L’Amministrazione si avvale degli strumenti di controllo automatizzato, sulla base dei dati ed elementi desumibili direttamente dalle dichiarazioni, ovvero in possesso dell’anagrafe tributaria per: correggere errori materiali e di calcolo di imponibili, imposte e contributi, riporto di eccedenze, ridurre detrazioni o crediti d’imposta indicati in misura superiore o non spettanti, ridurre deduzioni dal reddito indicate in misura superiore a quella prevista, controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti.
4. Modalità di adempimento
La possibilità di definizione agevolata sarà comunicata dalla stessa Agenzia delle Entrate, che individuerà anche i soggetti beneficiari in base ai dati delle dichiarazioni fiscali. Il contribuente riceverà quindi direttamente, a mezzo PEC o con raccomandata, l’avviso bonario contenente la proposta di definizione e l’indicazione dell’importo ridotto da versare. Ulteriori modalità di invio potranno essere indicate nei provvedimenti di attuazione adottati dall’Agenzia delle Entrate.
Grazie al rinvio esplicito al D.lgs. n. 462/1997, per il perfezionamento è richiesto il pagamento entro il trentesimo giorno successivo alla notifica dell’avviso bonario. In ogni caso, i soggetti potranno anche avvalersi della rateizzazione degli importi definiti: infatti, l’art. 3-bis del medesimo decreto dispone che le somme dovute a seguito di controlli automatizzati possono essere versate in un numero massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a cinquemila euro, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo.
In caso di mancata adesione, si procederà secondo le ordinarie modalità di riscossione, con notifica diretta della cartella di pagamento.