Easy free back

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Di Trivigno Marianna

La procedura “easy free back, inizialmente prevista per le sole transazioni B2C effettuate tramite piattaforme digitali o marketplace e successivamente estesa anche alle imprese manifatturiere nell’ambito delle transazioni e-commerce B2B, rappresenta una semplificazione decisiva per il commercio elettronico. Con questo schema operativo, infatti, si consente la reintroduzione della merce oggetto di reso “in franchigia” (ossia in esenzione da dazio e da IVA), con modalità notevolmente semplificate rispetto alla procedura di reintroduzione ordinaria. 

Con una serie di provvedimenti, l’Agenzia delle Dogane ha infatti specificato che, per reintrodurre merce in franchigia conformemente a quanto previsto dall’art. 203 CDU, è necessario che la reintroduzione avvenga ad opera (o per conto) dello stesso soggetto che aveva proceduto all’esportazione, nel termine di 3 anni, e purché la merce reintrodotta sia “identica” a quella precedentemente esportata, ossia non ne sia stato alterato lo stato qualitativo.

Mentre la procedura ordinaria di reintroduzione in franchigia impone all’operatore di comprovare in dogana l’identità tra merce esportata e quella successivamente reintrodotta con controlli (fisici e documentali) in linea per le merci selezionate dal circuito doganale di controllo, la procedura semplificata “RETRELIEF” prevede modalità dichiarative semplificate e minori controlli da effettuare non già allo sdoganamento, bensì a posteriori presso un luogo preventivamente autorizzato, vale a dire presso la sede dell’operatore o presso i propri magazzini di logistica. È però necessario che tale luogo sia dotato di apposito sistema digitale volto a consentire l’identificazione di ciascun articolo, nonché l’accesso telematico da parte dell’Agenzia delle Dogane per l’esecuzione degli opportuni controlli.

L’accesso a tale procedura semplificata è subordinato all’ottenimento un’autorizzazione preventiva unica per le diverse operazioni di reintroduzione che l’operatore svolgerà in un anno, volta a comprovare il possesso dei requisiti di affidabilità e compliance da parte dell’operatore, come l’assenza di precedenti gravi violazioni della normativa fiscale e doganale, e la corretta tenuta delle scritture contabili. I soggetti in possesso della qualifica AEO sono particolarmente agevolati sotto questo aspetto, essendo stata appurata, per questi, la sussistenza di tutti i predetti requisiti già all’atto dell’apposita due diligence. È necessario inoltre che l’operatore sia in possesso del codice EORI e dell’autorizzazione per lo sdoganamento presso “luogo approvato” nonché per “destinatario autorizzato transito”, in modo da consentire all’autorità doganale di effettuare gli opportuni controlli a destinazione senza pregiudizio per l’attività di accertamento. Ovviamente, la mancanza dei predetti requisiti comporta l’inapplicabilità delle predette semplificazioni, con conseguente assoggettamento della merce alla procedura ordinaria di reintroduzione.

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