Spedizioni di modico valore: dichiarazione ed eliminazione della franchigia

Spedizioni di modico valore: dichiarazione ed eliminazione della franchigia

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Di Sbandi Ettore

Torna l’IVA sulle spedizioni di valore fino a 22 euro. Da luglio 2021 non sarà più applicabile l’esenzione prevista dall’art. 23 della direttiva 2009/132/CE e dunque, per tutte le operazioni di importazione dovrà essere corrisposta l’Iva in dogana. L’art. 3 della direttiva 2017/2455 ha infatti soppresso l’intero titolo IV della direttiva 2009/132/CE comportando importanti novità per quanto concerne gli obblighi dichiarativi all’importazione.

E proprio in virtù della predetta esenzione, infatti, il regolamento delegato (UE) 2015/2446 ha previsto la possibilità di dichiarare le merci in franchigia mediante la presentazione in dogana di una dichiarazione con set dati semplificato, anziché mediante una dichiarazione in dogana completa. L’esonero dall’obbligo dichiarativo si spiega proprio alla luce del beneficio tributario - a vantaggio di tali merci - consistente nella previsione di una franchigia IVA che si univa a quella esistente per i dazi. 

Sul fronte daziario, infatti, l’esenzione per le merci il cui valore intrinseco non superi complessivamente 150 euro per spedizione (prevista dall’art. 23 del reg. 1186/2009) consente l’immissione in libera pratica delle stesse senza pagamento di detti tributi, in un sistema che era di fatto analogo a quello IVA seppure ad esso disallineato con riferimento agli importi. 

La duplice esenzione tributaria inizialmente prevista avrebbe infatti consentito, alle spedizioni di modico valore (inferiore a 22 euro), di viaggiare sui binari paralleli delle franchigie dal dazio e dall’IVA. L’abolizione di quest’ultima franchigia ha però alterato tale meccanismo e, per regolare tale disallineamento, è stato introdotto il reg. 2019/1143 che:

  • (i) sul versante IVA, ha limitato la possibilità di presentare dichiarazioni semplificate fino alla data di abolizione della relativa franchigia;
  • (ii) sul versante dei dazi, ha esplicitamente previsto la possibilità di presentare dichiarazioni semplificate (in considerazione dell’esenzione dal dazio), anche in seguito all’abolizione della franchigia IVA. 

In sintesi, dal 1° luglio 2021 resteranno solo due modalità operative: bolletta doganale completa per merci sopra i 150 euro e bolletta doganale semplificata per quelle di valore inferiore

A questo insieme di opzioni, si aggiungono poi tutte le altre franchigie speciali pure previste dal Reg. n. 1186/09, tra le quali è necessario rammentarne almeno tre: quella prevista per le operazioni tra privati (valore intrinseco inferiore a 40 euro), quella prevista per le campionature di beni destinati a finalità di prospezione commerciale e quelle legate ai cambi di residenza ed ai trasferimenti delle proprietà personali, spesso di elevato valore.

Tornando alle franchigie standard legate al valore, quasi sempre ora collegate all’e-commerce, si osserva come gli Stati attraversano ora una fase transitoria in cui è ancora possibile importare merci di modico valore mediante semplice presentazione dei beni in dogana, in Italia funzionante orai da anni con un sistema di “memorandum” convenzionali del tutto peculiare ed in via di pieno superamento con il regime transitorio del c.d. “platform for import” e con quello normativo prossimamente a regime. Ad ogni modo, proprio l’incremento delle operazioni verificatosi nel 2020 in tale campo (con tendenza all’aumento del volume di spedizioni di modesto valore), ha infatti reso necessario introdurre importanti semplificazioni: una di queste è la riduzione del set di dati da indicare in dichiarazione per le merci che non siano soggette a divieti o restrizioni. A tal proposito, l’Agenzia delle Dogane ha emanato la circolare n. 40/2020 e la successiva determinazione prot. 344919/20 ed alla conseguente 100615/21, al fine di indicare la procedura a cui l’operatore deve dare avvio per ottenere l’autorizzazione alla predetta semplificazione. 

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