Nuovo DAU: la riduzione dei dati per la spedizione

Nuovo DAU: la riduzione dei dati per la spedizione

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Di Sbandi Ettore

Per facilitare le dichiarazioni delle merci in franchigia, ossia quelle di valore trascurabile o modico (i cosiddetti bassi valori), il Reg. Ue n. 1143 del 2019 ha modificato le regole tecniche di redazione delle dichiarazioni doganali, consentendo il flusso di operazioni più semplici, in linea con il minor rischio recato da prodotti a dazio zero in quanto in franchigia ex Reg. Ue n. 1186/2009 e non soggette a divieti e restrizioni.

Si rileva infatti l’avvenuta introduzione di una speciale dichiarazione doganale di importazione (sempre con regime 4000) con set di dati super ridotto particolarmente utile in quando semplice e, di fondo, meno costoso per la sua gestione: si tratta del c.d. modello H7, il cui sostegno normativo è recato dal rinnovato articolo 143 del Reg. UE n. 2446 del 2015 e dalla relativa colonna H7 dell'Allegato B del medesimo Regolamento.

È bene osservare però, che il ricorso a tale modello rappresenti una opportunità per le imprese e non un obbligo, spettando al dichiarante optare per il set di dati più appropriato allo specifico sdoganamento delle merci (semplificato H7, standard H1 o, se applicabile, set di dati H6, previsto per gli operatori postali), ivi compreso dunque quello tradizionale.

La dichiarazione doganale standard (H1) rimane dunque un'opzione per dichiarare l'importazione di spedizioni di basso valore nell'UE, restando invece addirittura obbligatoria per alcune speciali tipologie di merci quali i prodotti soggetti ad accisa o beni soggetti a particolari controlli, ecc.). La dichiarazione in dogana con set di dati H7 può invece essere presentata da qualsiasi soggetto e può essere utilizzata per i seguenti metodi di riscossione dell'IVA: (i) lo schema di importazione IOSS; (ii) le disposizioni speciali per la dichiarazione e il pagamento dell'IVA all'importazione; (iii) meccanismo standard di riscossione dell'IVA.

In questo scenario, però, il cosiddetto set di dati super ridotto H7 contiene una serie dati destinata a facilitare realmente l’attuazione degli aspetti doganali relativi al pacchetto IVA e-commerce.

Allegato all’H7, è ad esempio necessario indicare sul DAU il numero di identificazione o di riferimento di qualsiasi documento unionale, internazionale o nazionale (come la fattura) che sia univocamente associato all’operazione, oltre agli eventuali certificati e licenze relativi alle merci oggetto della dichiarazione.

È poi necessario inserire il nome e l’indirizzo della parte a cui la merce viene effettivamente spedita (ovvero il destinatario finale aziendale o privato). È questo uno dei punti maggiormente sensibili sollevati dalle imprese coinvolte, operativamente in difficoltà nell’individuare i soggetti destinatari dei beni in un momento utile per la dichiarazione, anche se questo profilo sarà semplificabile.

In ultimo, si deve indicare sempre la sottovoce del codice del Sistema Armonizzato (HS a 6 cifre). È questo, in conclusione, il punto cardine delle novità normative in esame e delle relative semplificazioni. La dichiarazione a sei cifre è comunque accurata e sofisticata, impossibile da operare sul lato import senza un opportuno coordinamento con i mittenti; non a caso, fino al 1° luglio 2021, in Italia è rimasto in vigore il memorandum per i corrieri aerei, come liberalizzato dal sistema di smart platform for import. Ora questi sistemi sono superati ed il raccordo con i mittenti (piattaforme, spedizionieri, consolidatori, ecc..) è decisivo per avere la migliore approssimazione possibile circa la voce doganale a sei cifre che, una volta giunte le merci nell’UE, deve essere dichiarata all’importazione anche per finalità di prevenzione di frodi ed illeciti.

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