La responsabilità del sostituto d'imposta e il riparto dell'onere della prova ai fini della clausola del "beneficiario effettivo"

La responsabilità del sostituto d'imposta e il riparto dell'onere della prova ai fini della clausola del "beneficiario effettivo"

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Di AA.VV.

La Corte di cassazione si è occupata di recente della tematica del “beneficiario effettivo” alla luce delle sentenze della Corte di Giustizia sui Danish case. Restano da chiarire i profili di responsabilità del sostituto d’imposta e gli oneri probatori a suo carico per applicare l’esenzione da ritenuta prevista dalle Direttive comunitarie, come pure la “ritenuta convenzionale” prevista nei Trattati contro le doppie imposizioni. Per questo, viene in considerazione la disciplina recata all’art. 64 del D.P.R. n. 600/1973, in uno con i poteri coercitivi e le procedure di exchange of information a disposizione dell’Amministrazione finanziaria. 

(fonte: La responsabilità del sostituto d’imposta e il riparto dell’onere della pro-va ai fini della clausola del “beneficiario effettivo”, in il fisco, n. 17/2021)

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