Limitando il contenuto sostanziale dell'attestazione alla condizione di navigazione in alto mare, il modello introdotto dal Provvedimento n. 151377 sostanzialmente esclude dai destinatari dell’adempimento, ad esempio, le operazioni relative ai mezzi adibiti alle operazioni di salvataggio e di assistenza in mare, per i quali la condizione della navigazione in alto mare non risulta applicabile.
Per queste unità, quindi, il regime di non imponibilità previsto dall’art. 8-bis, legge IVA, risulta applicabile senza che l’invio di una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti ne costituisca adempimento presupposto.
Al riguardo va ricordato che la legge non contiene una definizione di navi adibite ad attività di assistenza in mare e neppure dell’attività di assistenza in mare. La circostanza che il codice della navigazione disciplini le situazioni in cui vi è obbligo di prestare “assistenza in mare”, (i) all’art. 489 “a nave o ad aeromobile in mare o in acque interne, i quali siano in pericolo di perdersi, …, in quanto possibile senza grave rischio della nave soccorritrice, del suo equipaggio e dei suoi passeggeri”, (ii) ed all’articolo 485 (“Obbligo di soccorso in caso di urto, n.d.r.), “quando a bordo della nave o dell’aeromobile siano in pericolo persone” non risulta conferente agli scopi della disposizione sulla non imponibilità IVA.
Dette previsioni normative hanno, evidentemente, un ben diverso scopo: di definire (i) non l’attività di assistenza ma (ii) i casi in cui la stessa deve essere obbligatoriamente prestata. Ed infatti tali disposizioni, tornando applicabile a qualunque mezzo navale si trovi nella condizione di dover obbligatoriamente prestare assistenza, non hanno alcun significato definitorio (né limitativo) ad individuare i mezzi adibiti ad operazioni di salvataggio od assistenza.
La nozione di assistenza da considerare ai fini fiscali per qualificare le unità navali cui il regime di non imponibilità ex art. 8-bis torna applicabile, è dunque da intendersi più ampia dei casi in cui l’assistenza deve essere obbligatoriamente prestata, così da comprende quelle prestazioni di servizi rese a pagamento e funzionali (i) alla navigazione di mezzi di trasporto ovvero (ii) alla funzionalità di impianti o strutture collocate in mare (tipicamente le piattaforme off-shore) quali, a mero titolo esemplificativo, attività di riposizionamento, vigilanza, movimentazione di tecnici e materiali vari, rifornimento, rimorchio d’altura, antincendio, ecc. tutte attività comunque funzionali per assicurarne la necessaria operatività dei mezzi, degli impianti, delle strutture, dei beni e delle persone cui l’assistenza sia riferita.
In tutti questi casi, quindi, la non imponibilità dovrà essere confermata ed applicata senza che la dichiarazione introdotta dal Provvedimento n. 151377 venga in argomento, anche per le operazioni fatturate dal 15 agosto 2021 in poi. Questa differenziazione rafforza un’interpretazione critica, in linea con l’impianto unionale, circa il termine di facoltà e l’assoluta assenza di relazioni tra la dichiarazione di alto mare ed il regime dell’imposta sul tonnellaggio di cui agli artt. 155-161 TUIR.