Nel prospetto delle dichiarazioni dei redditi, dedicato agli aiuti di Stato, andranno indicati i contributi e le altre agevolazioni fruite durante il periodo di emergenza COVID-19. Restano invece fuori gli importi relativi alla “detassazione” dei predetti contributi, perché non più concorrenti ai limiti e alle condizioni previste dal Quadro Temporaneo sugli aiuti di Stato.
Sono queste le conclusioni cui sembra giungere l’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 618 del 2021, analizzando le novità introdotte in sede di conversione del decreto Sostegni-bis.
L’Agenzia, in particolare, esamina il trattamento fiscale, anche ai fini dichiarativi, di alcune misure agevolative (nel caso di specie, contributi a fondo perduto, bonus regionali e crediti d’imposta), adottate in favore di imprenditori e lavoratori autonomi durante il periodo di emergenza COVID-19.
Anzitutto, resta confermato il principio di carattere generale, secondo cui tutti i contributi e i sussidi, per i quali la disciplina istitutiva non preveda espressamente la non imponibilità ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, concorrono comunque alla formazione della base imponibile IRPEF/IRES e del valore della produzione.
Principio già precedentemente riferito nella Circolare n. 15/E del 2020: in quell’occasione l’Agenzia, analizzando la natura del sussidio a fondo perduto previsto dall’art. 25 del D.L. n. 34/2020, aveva confermato ai fini contabili la qualifica di contributo in conto esercizio, non concorrente alla formazione della base imponibile solo grazie alla esplicita previsione contenuta al comma 7 della medesima norma.
In considerazione della eccezionalità del periodo, il Legislatore, in sede di conversione al Decreto Ristori, inseriva una norma di carattere generale, tale da consentire la detassazione di tutti i contributi e indennità legati all’emergenza COVID-19.
Difatti, con l’art. 10-bis del D.L. n. 137/2020, è stato previsto che “i contributi e le indennità di qualsiasi natura” erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica, e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati ed indipendentemente dalle modalità di fruizione e di contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’IRAP.
Pertanto, al ricorrere, congiuntamente, di tutte queste condizioni, i contributi sono detassati e non concorrono neanche al rapporto di deducibilità degli interessi passivi, di cui agli artt. 61 e 105 del TUIR.
Nella stessa norma (comma 2) era stato previsto che le disposizioni concernenti il primo comma, relativamente cioè alla non concorrenza a reddito imponibile e valore della produzione dei contributi e indennità COVID-19, si applicassero comunque nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dal Quadro Temporaneo in materia di aiuti di Stato.
A fare sponda a queste previsioni, erano intervenute le istruzioni per la compilazione dei modelli redditi e IRAP. Infatti, contributi e crediti d’imposta ricevuti durante il periodo COVID-19 devono essere indicati in dichiarazione, sia nel prospetto dedicato alle variazioni in diminuzione, per la non concorrenza a reddito imponibile e valore della produzione, sia nel prospetto aiuti di Stato, ai fini del monitoraggio su limiti e condizioni dettati dalle normative unionali.
In particolare, l’Agenzia ha indicato specifici codici da inserire nel prospetto del Modello redditi. Ad esempio, riprendendo il caso analizzato con la risposta ad interpello in commento: codice 20, per il contributo a fondo perduto art. 25 del D.L. n. 34/2020; codice 60, per il credito d’imposta canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo; codice 58, credito d’imposta commissioni pagamenti elettronici.
L’Agenzia ricorda che l’art. 1-bis del Decreto Sostegni-bis, inserito in sede di conversione (L. n. 106/2021), ha abrogato il secondo comma dell’art. 10-bis, il quale prevedeva che la detassazione di contributi e indennità fosse subordinata al rispetto di limiti e condizione del Quadro Temporaneo.
In particolare, la risposta n. 618/2021, riprendendo quanto già precisato con avvertenza del 27 luglio 2021 pubblicata nel proprio sito, ha affermato che: “i soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché i lavoratori autonomi, che hanno ricevuto i predetti contributi e indennità non devono, quindi, indicare il relativo importo nei quadri di determinazione del reddito d’impresa (i soggetti che compilano il quadro RF possono utilizzare il codice variazione in diminuzione 99 in luogo del codice 84) e di lavoro autonomo, nei modelli REDDITI, e nei quadri di determinazione del valore della produzione, nel modello IRAP …. Inoltre, i predetti soggetti non devono, neppure, compilare il prospetto degli aiuti di Stato contenuto nei predetti modelli con i codici aiuto 24 (nei modelli REDDITI) e 8 (nel modello IRAP)”.
Nonostante i chiarimenti e le avvertenze adottati a seguito della modifica normativa, a prescindere dalle nuove indicazioni e dai nuovi codici da inserire in sede dichiarativa, rimane insoluto un ulteriore problema di fondo: se sia il contributo o l’indennizzo in sé, ricevuto durante il periodo COVID-19, a non rientrare più nei limiti o nelle condizioni stabilite dal Quadro Temporaneo sugli aiuti di Stato, ovvero se questa non concorrenza si riferisca, e sia dunque limitata, alla sola “detassazione” ai fini IRPEF/IRES ed IRAP. In effetti, scartando la prima soluzione perché incoerente con il quadro temporaneo degli aiuti di Stato, l’unica interpretazione possibile è la seconda, vale a dire che l’esclusione riguardi solo la detassazione.