Quick fixes: approvato il decreto che attua la Direttiva unionale

Quick fixes: approvato il decreto che attua la Direttiva unionale

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Di Santacroce Benedetto, Ficola Simona

Finalmente approvato dopo quasi due anni di attesa il decreto legislativo recante l’attuazione della Direttiva unionale n. 2018/1910 (cd quick fixes) che introduce una normativa ad hoc sulle transazioni a catena che vengono realizzate in ambito unionale, sulle c.d. operazioni di call-off stock e sulla natura sostanziale dell’identificativo Iva del soggetto cessionario e dei relativi modelli Intrastat. 

In particolare, il decreto legislativo, adegua la normativa interna a quella unionale, modificando direttamente il Dl 331/93, e risponde alla diffida che l’UE aveva mosso all’Italia il 22 settembre scorso.  

Le vendite a catena

L’art. 36-bis della Direttiva Iva dedicato alla disciplina delle vendite a catena, viene recepito integralmente nella normativa interna con l’introduzione dell’art. 41-ter nel DL 331/1993, esplicitando nell’ultimo comma che la disposizione non si applica alle vendite a distanza effettuate tramite le interfacce elettroniche, la cui norma è stata introdotta nel decreto Iva all’art. 2-bis, a seguito del recepimento della direttiva e-commerce. In effetti, la disposizione impone agli operatori una rivisitazione dei propri flussi e va letta contestualmente all’art. 40 dello stesso decreto, norma che disciplina la territorialità degli acquisti intracomunitari. Il punto più delicato da considerare è che la disposizione introduce le regole per definire, in caso di vendite a catena intraunionali (ad esempio nel caso di triangolari), quale sia l’operazione non imponibile e impone degli stretti vincoli su chi ovvero per conto di chi (solitamente il soggetto intermedio) debba essere realizzato il trasporto.   

Il call off stock

Finalmente viene riconosciuto a livello unionale il contratto di call off stock, che è rimasto per lungo tempo privo di una disciplina normativa espressa. Il decreto introduce due nuove norme nel DL 331: una dedicata agli acquisti intracomunitari (art. 38-ter) e una dedicata alle cessioni intracomunitarie (art. 41-bis). L’interesse delle disposizioni è di rendere uniforme il differimento della tassazione dal momento dell’invio dei beni al momento del prelievo da parte del cliente nello Stato membro di consumo degli stessi. Secondo la novella normativa, infatti, la cessione intra-UE si considera effettuata solo al momento del trasferimento del diritto di disporre dei beni come proprietario in favore del soggetto destinatario, ovvero quando quest’ultimo preleva i beni stoccati. L’operazione deve essere perfezionata entro 12 mesi dall’arrivo dei beni e, decorso tale termine, senza che l’acquirente abbia prelevato i beni e senza che gli stessi ritornino nello Stato membro di partenza, rivivono le regole generali sugli scambi intraUE, con il conseguente obbligo per il cedente di assumere una posizione fiscale IVA nello Stato di arrivo.

Per il perfezionamento della norma si attende anche la riforma delle regole di compilazione dei modelli Intrastat. 

Il codice identificativo Iva del cessionario

Ulteriore novità contenuta nel decreto e inserita all’art. 41 comma 2 ter del Dl 331/93, riguarda la trasformazione del codice identificativo delle operazioni intracomunitarie del cessionario e la presentazione del relativo modello Intrastat da elementi di natura formale a presupposto necessario per conferire la non imponibilità alla cessione intracomunitaria. In particolare, la norma dispone che la cessione intra-UE è non imponibile a condizione che (i) il cessionario abbia comunicato il numero di identificazione attribuito da un altro Stato membro e che (ii) il cedente abbia compilato l’elenco Intrastat ovvero, sia in grado di giustificare l’incompleta o mancata compilazione dello stesso. 

Queste novità hanno un particolare impatto operativo perché impongono al cedente che deve emettere una fattura non imponibile ex art. 41 del Dl 331/93 di: acquisire dal cessionario il codice identificativo; controllare l’esistenza dello stesso sul sistema Vies e presentare in relazione alla specifica operazione il relativo Intrastat vendite (Intra1) 

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