Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze recante modalità di monitoraggio e controllo degli aiuti riconosciuti ai sensi delle Sezioni 3.1 e 3.12 comporta la necessità per le imprese di effettuare un immediato monitoraggio degli aiuti Covid ricevuti negli anni 2020 e 2021 per controllare se sono stati rispettati i massimali e le condizioni del Quadro Temporaneo.
Gli aiuti anti-Covid che le imprese hanno ottenuto in questi mesi di pandemia, infatti, saranno oggetto di controlli specifici per valutare il rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato ed il rispetto dei massimali previsti dalla Sezione 3.1 e 3.12
Per la verifica del rispetto delle condizioni e dei limiti i beneficiari dovranno seguire le regole dettate dal Decreto del Mef dell’11.12.2021 e presentare all’Agenzia delle Entrate una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (il modello deve essere pubblicato) in cui attestano il rispetto dei requisiti in questione.
Continuano però ad essere le problematiche irrisolte che i beneficiari dovranno essere affrontate per redigere l’auto certificazione e valutare se l’impresa, da intendersi come “impresa unica” (si rinvia all’articolo sotto), abbia rispettato o meno le condizioni in esame.
In primo luogo, il Decreto non chiarisce se i massimali stabiliti dalle rispettive sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro siano cumulabili o meno. È naturalmente auspicabile una soluzione positiva ma è anche necessario un approccio prudenziale. Una lettura sistematica delle norme potrebbe portare a sostenere, a parere dello scrivente, una soluzione positiva, purché non riguardino gli stessi costi ammissibili. Occorre in ogni caso rispettare la tassatività delle misure elencate all’interno del comma 13 dell’art. 1 del decreto Sostegni.
Altra questione riguarda la possibilità per il beneficiario di usufruire alternativamente, per la medesima misura, sia della Sezione 3.1 che della Sezione 3.12 allocando una quota parte dell’aiuto ricevuto in entrambe le sezioni. Al riguardo si ritiene che ad oggi si possa dare una risposta positiva.
Altro chiarimento necessario riguarda la definizione del momento di concessione dell’aiuto ai fini del rispetto dei massimali previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12. Il Decreto si limita a confermare che rileva la data in cui l’aiuto è stato messo a disposizione del beneficiario, richiamando la Decisione della Commissione Europea del 15.10.2021 ma restano delle questioni aperte. A seconda della misura sarà necessario avere riguardo:
- i) alla data di approvazione della domanda di aiuto o di erogazione del contributo. Non è chiaro e le date non coincidono;
- ii) alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi (purché avvenga entro il 31.12.2021 e pertanto restano esclusi i crediti maturati nel 2021) o di approvazione della compensazione o di maturazione del credito d’imposta. Nulla è chiarito per i crediti che possono essere ceduti;
- iii) alla data di entrata in vigore della normativa di riferimento, negli altri casi (v. esenzioni IMU o Irap).
Se la data di concessione non è chiara, vi saranno problemi per la presentazione delle autodichiarazioni e per calcolare il cd “periodo ammissibile” per la Sezione 3.12 con il rischio che molte imprese potrebbero dover restituire gli aiuti.
Vi è poi un punto particolarmente importante. L’art. 4 del Decreto, prevede che in caso di superamento dei massimali, l’importo dell’aiuto eccedente deve essere volontariamente restituito dal beneficiario, comprensivo degli interessi calcolati secondo il Regolamento n. 794/2004 e senza sanzioni. La restituzione, si legge, può avvenire anche con una compensazione rispetto ad aiuti “successivamente ricevuti dalla medesima impresa”. Tale locuzione dovrebbe essere letta a favore delle imprese beneficiarie e pertanto se il soggetto sfora il massimale stabilito nel corso del primo periodo di vigenza della sezione 3.1 (800.000 fino al 27.01.2021) l’eventuale splafonamento potrebbe trovare capienza automatica con il massimale della medesima sezione non interamente coperto al 31.12.2021 (o al 30.6.2022) o ancora con altri aiuti (v. regime de minimis). Dovendo, in tal caso, versare solo gli interessi.