È necessario tener conto delle relazioni di controllo rilevanti ai fini della definizione di “impresa unica” per il monitoraggio degli aiuti Covid che dovranno effettuare le imprese e per la redazione dell’autodichiarazione all’Agenzia delle Entrate.
Questo è quanto prevede sia l’art. 1, comma 17 del DL 41/21 sia l’art. 3, coma 4, del Decreto. La ratio è quella di evitare che un gruppo societario possa beneficiare di più aiuti Covid per effetto di richieste formulate da singole imprese appartenenti al medesimo gruppo.
Nei regolamenti de minimis sono indicati i criteri in presenza dei quali due o più operatori economici, all’interno dello stesso Stato membro, vengono considerati una singola impresa. In particolare, (v. art. 2, par. 2 del regolamento de minimis n. 1407/2013) per impresa unica si intende l’insieme delle imprese, fra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni:
- a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
- b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocate la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
- c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima, oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
- d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci di un’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.
Inoltre, le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni sopra esposte, per il tramite di una o più imprese, sono anch’esse considerate impresa unica.
In sostanza, le imprese operanti in un medesimo Stato membro, controllate direttamente o indirettamente da un medesimo soggetto, secondo i parametri sopra esposti, vanno considerate impresa unica ai fini del calcolo dei massimali stabiliti nelle sezioni 3.1 e 3.12 del TF.
È necessario avere ben in mente anche cosa si intende per impresa. La Corte di Giustizia ha infatti declinato un concetto ben più ampio di quello interno ricomprendendo qualsiasi entità che esercita un'attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento (v. C - 244/94). La qualificazione di un determinato soggetto come impresa dipende interamente dalla natura delle sue attività e non dal suo status (es. Onlus o Associazione).
Resta però un dubbio se ai fini del monitoraggio il concetto di impresa unica debba essere riferito solo al calcolo dei massimali o invece debba essere analizzato anche per calcolare le condizioni per usufruire della Sezione 3.12 (riduzione di fatturato di almeno il 30% durante il “periodo ammissibile” e misure che devono essere pari al 70% dei costi fissi non coperti). È evidente che l’unica soluzione possibile è la prima.