Non vanno comunicati con l’esterometro i dati degli acquisti di smart box trattandosi di voucher multiuso, il cui successivo trasferimento sul territorio nazionale è assimilabile a quelli di denaro o di crediti in denaro sino a quando il buono non viene riscattato: con la risposta ad interpello n. 579/E pubblicata il 30 novembre 2022, l’Agenzia delle entrate esclude l’invio dei dati delle fatture passive estere in presenza di operazioni fuori campo Iva per mancanza del presupposto oggettivo e, in quanto tali, escluse dalla base imponibile.
I trasferimenti dei buoni corrispettivo multiuso, quali i cofanetti regalo, prima del loro effettivo utilizzo per ottenere il bene o la prestazione rappresentata dal titolo stesso costituiscono infatti cessione di beni o prestazione di servizi, la quale si considera invece effettuata quando si realizza il pagamento attraverso l'accettazione del voucher come corrispettivo o parziale corrispettivo dei beni o servizi.
L’istanza di interpello è stata presentata da una società che opera nel settore del welfare aziendale, la quale riceve frequentemente fatture da fornitori esteri, relativamente agli acquisti di buoni corrispettivi multiuso quali cofanetti regalo (smart box). I voucher sono destinati poi alla rivendita sulla base di un mandato senza rappresentanza ai clienti che hanno attivato piani di welfare aziendale per i propri dipendenti.
Richiamando le indicazioni già rese in tema di esterometro con la circolare n. 26/E/2022, le Entrate sottolineano intanto l’obbligo di comunicare i dati relativi alle fatture passive estere, a prescindere dalla rilevanza territoriale, a fini IVA, dell’operazione: l’unica circostanza che determina l’obbligatorietà risiede infatti nel fatto che il fornitore sia un soggetto non stabilito in Italia.
Gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA costituiscono infatti oggetto di comunicazione solo quando di importo superiore ad euro 5.000: quanto a tale ammontare, viene precisato che lo stesso, in assenza di specificazioni da parte del legislatore, deve ritenersi comprensivo dell'eventuale imposta. Tuttavia, sebbene l'assenza del requisito territoriale non costituisca elemento che esclude l'esterometro, l’operazione deve comunque sussistere, essendo necessario quindi essere in presenza di una cessione di beni o di una prestazione di servizi che veda parte un soggetto passivo d'imposta residente o stabilito in Italia.
Nel caso esaminato, i voucher ceduti sono assimilati a cessioni di denaro o di crediti in denaro e, in quanto tali, fuori campo IVA: pertanto tutti i trasferimenti precedenti al riscatto del voucher non rilevano, non dovendosi comunicare neppure l’acquisto dal fornitore estero, sino a quando il buono multiuso non viene riscattato.