Definizioni agevolate di competenze delle dogane

Definizioni agevolate di competenze delle dogane

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Di Santacroce Benedetto, Sbandi Ettore

Nessuna sanatoria o definizione agevolata per i tributi amministrati dall’Agenzia Dogane Monopoli. A prescindere dal dazio quale risorsa propria dell’Unione Europea, nella legge di bilancio 2023 è infatti assente qualsiasi ipotesi deflativa anche in materia di IVA o accise e, soprattutto, di sanzioni ad esse connesse.

Questo posizionamento, però, pare non considerare propriamente alcuni elementi di contesto che agevolerebbero non poco le imprese, garantendo le casse erariali e, al contempo, alleggerendo contesti ormai annosi e spesso con dubbie possibilità di concreto recupero.

Un primo passo di approfondimento sul punto può essere eseguito in materia di dazi: essi sono risorse proprie, non disponibili per l’erario italiano e dunque non definibili in forma agevolata. Ma da questo assunto difficilmente può concludersi che l’inibizione da ipotesi agevolative valga con riferimento a tutto ciò che è amministrato dall’autorità doganale non possa essere oggetto di provvedimenti di razionalizzazione.  

Un ulteriore profilo non coerente con il sistema si registra in materia IVA all’importazione: è ormai un dato storico ed assodato per costante giurisprudenza UE che essa è un diritto accertato e riscosso in dogana, che però non integra un tributo diverso dall’IVA interna. Non essendo un dazio, né costituendo in senso proprio l’obbligazione di cui al Codice doganale dell’UE (Reg. 952/13), essa può dirsi disponibile, eppure oggi e nel passato resta costantemente esclusa da ogni ipotesi deflativa.

A questo si aggiunga il tema delle accise, anche qui – e ancor di più – estranee dal concetto di risorsa propria ed obbligazione doganale, eppure perfettamente definibili quali tributi interni. Considerato che, per le ipotesi non penali, le sanzioni amministrative in materia (si pensi al mondo del gas o dell’energia elettrica) sussistono nell’ordinamento interno come tutte le altre sanzioni speciali, sul piano giuridico non si ravvede ragione alcuna di esclusione.

In ultimo, ma come elemento di maggiore importanza, stanno le sanzioni. Il tema rileva vieppiù se si considera che, in materia doganale, vige dal 2012 una norma (l’art. 303 TU Leggi Doganali) abnorme e sproporzionata, che sanziona illeciti d’importazione con penalità anche pari al 500%, 600%, 700% del tributo evaso. Sono numeri che spesso non favoriscono la definizione agevolata e suggeriscono di incardinare contenziosi defatiganti su temi non solo di merito, ma anche di principio generale.

Una definizione agevolata a chiusura delle verifiche o dei giudizi pendenti permetterebbe senz’altro di equiparare situazioni come quelle dei tributi amministrati dall’Agenzia Entrate e di quelli amministrati dall’Agenzia Dogane che, in concreto, sono perfettamente sovrapponibili e meriterebbero – con ogni distinguo del caso - eguale trattamento senza infrangere nessuna regola unionale.

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