Analisi del rischio per il rilascio di nuove partita IVA, con sanzioni anche a carico degli intermediari, e obbligo di comunicazione per i marketplace: con queste due misure, la legge di Bilancio 2023 punta a rafforzare il contrasto all’evasione e alle frodi fiscali aumentando i presidi preventivi per ostacolare il fenomeno delle partite IVA “apri e chiudi”, e reintroducendo un obbligo comunicativo per i gestori di piattaforme digitali.
Partita IVA
L’articolo 35 del D.P.R. 633 del 1972, dedicato alle modalità di rilascio di una nuova partita IVA, è stato integrato dall’articolo 236 del disegno di legge Bilancio 2023 incrementando i presidi preventivi consistenti nelle attività istruttorie che il fisco realizza. Con il nuovo comma 15-bis.1., dopo avere effettuato specifiche analisi del rischio, le Entrate invitano i contribuenti a presentarsi in ufficio per esibire i documenti contabili obbligatori, e di ogni altro documento che attesti l’effettivo esercizio di un’attività economica, al fine di dimostrare l’assenza di profili di rischio. Se l’esito dell’istruttoria è negativo, per irregolarità o inidoneità di quanto riscontrato oppure anche perché il contribuente non si presenta, l’Ufficio emana un provvedimento di cessazione della partita IVA. Il successivo comma 15-bis.2 prevede inoltre che la richiesta di nuova partita IVA, in caso di cessazione disposta dall’Agenzia, può avvenire esclusivamente previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo rapportato alle eventuali somme dovute a seguito di violazioni fiscali e comunque non inferiore a 50.000 euro. La novella interviene anche dal punto di vista sanzionatorio, modificando l’articolo 11 del decreto legislativo n. 471 del 1997 con una sanzione di euro 3.000 nei confronti della persona fisica destinataria del provvedimento di cessazione, in quanto titolare dell’impresa individuale, dell’attività di lavoro autonomo, ovvero in qualità di rappresentante legale. Analoga sanzione è posta a carico dell’intermediario che ha trasmesso la dichiarazione di inizio attività per conto del contribuente, agendo con dolo o colpa grave, a meno che non sia in grado di dimostrare il proprio errore incolpevole, avendo adottato la diligenza connessa al proprio profilo professionale, quale ad esempio l’adeguata verifica della clientela.
Marketplace
Con l’articolo 37 del disegno di legge di Bilancio, la vendita di beni tramite piattaforme digitali richiederà la trasmissione dei dati delle vendite a distanza per le cessioni di beni mobili, esistenti sul territorio dello Stato, nei confronti di consumatori finali. Dovranno in particolare essere comunicati i dati relativi ai fornitori e alle operazioni effettuate. La finalità è quella di introdurre misure di contrasto alle frodi IVA nel settore delle vendite on-line di determinati beni, che saranno individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze che, dalla lettura della relazione illustrativa, dovrebbero essere, tra gli altri, telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC, laptop.