Commento alla risposta 569 del 2022: rivalsa da accertamento e detrazione

Commento alla risposta 569 del 2022: rivalsa da accertamento e detrazione

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Di Santacroce Benedetto, Ficola Simona

In caso di emissione di fatture a falsi esportatori possibile la tardiva rivalsa dell’imposta nei confronti dell’”effettivo” acquirente dei beni o dei servizi, con possibilità per quest’ultimo di detrarre l’IVA relativa, sempreché non vi sia una duplicazione della detrazione.

L’Agenzia delle entrate ha fornito questo interessante chiarimento tramite la risposta ad un interpello (569/2022) posto da un contribuente, che fa seguito ad una precedente istanza presentata da una controparte della questione prospettata. La risposta, infatti, fa seguito all’istanza presentata da colui che nel caso di specie è il soggetto cedente dell’operazione che ha deciso di esercitare, seppur tardivamente, la rivalsa da accertamento, ai sensi dell’art. 60, comma 7 del decreto IVA.

La questione nasce da una serie di operazioni triangolari realizzate all’epoca fra il soggetto cedente, fornitore di banda stagnata (comunemente latta) a soggetti traders che, a seguito di una verifica da parte dell’amministrazione finanziaria, sono stati definiti come missing traders che avevano acquistato la banda stagnata senza applicazione dell'IVA in forza di mendaci “dichiarazioni di intenti”, e l’Istante, ultimo cessionario della catena, che aveva acquistato da questi soggetti, ricevendo però il prodotto direttamente dal primo cedente.

Ebbene, l’amministrazione finanziaria, disconoscendo il ruolo dei traders, aveva contestato ai fornitori l’omessa applicazione dell’IVA sulle cessioni e aveva contestato all’Istante la detrazione dell’imposta sugli acquisti realizzati dai traders.

Entrambi i soggetti, sia il primo cedente che l’Istante hanno definito le loro posizioni con l’Erario. Il primo, in forza della definizione delle liti fiscali, l’Istante con la definizione del contenzioso, in sede stragiudiziale, riversando integralmente l’imposta a suo tempo detratta. 

Il cedente ha esercitato il diritto di rivalsa da accertamento nei confronti dell’Istante in virtù del fatto che l'operazione originariamente triangolare viene ricondotta ad una ''vendita diretta'' effettuata dal cedente all’Istante, destinataria finale delle forniture di banda stagnata. L’Agenzia delle entrate ha riconosciuto la possibilità di procedere con la rivalsa nei confronti dell’Istante, quale reale cessionaria della merce oggetto delle cessioni contestate, non coincidente con il cessionario cartolare indicato nelle fatture contestate.

Con la presente risposta, l’Agenzia ha altresì riconosciuto in capo all’Istante il diritto a detrazione dell’IVA pagata a seguito dell’esercizio della rivalsa da accertamento, in quanto il riversamento a favore dell'Erario dell'IVA originariamente detratta sulle forniture effettuate dai missing traders costituisce un elemento idoneo di per sé ad escludere che la detrazione dell'IVA oggetto delle fatture di rivalsa dia luogo ad una duplicazione della detrazione dell'imposta da parte della Società.

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