Le modifiche al regime forfettario in vigore dal 2023

Le modifiche al regime forfettario in vigore dal 2023

CONDIVIDI SU

Di Santacroce Benedetto

La Legge di Bilancio ha apportato alcune modifiche al regime forfettario in vigore dal 2023, innalzando da 65.000 a 85.000 euro il limite di ricavi quale requisito di accesso e permanenza nel regime. Pertanto, applicano ancora il regime forfetario nel 2023 i contribuenti che nel 2022 non hanno superato detta soglia. Viene prevista, contestualmente, la cessazione del regime forfetario dall'anno stesso in cui i ricavi percepiti sono superiori a 100.000 euro. In tale ipotesi, l’IVA è dovuta a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.

La novella normativa, fermo restando la sussistenza degli altri requisiti richiesti per l’applicazione del regime, determina che: in caso di ricavi di ammontare compreso tra 85.000 euro e 100.000 euro, il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo; in caso di ricavi di ammontare superiore a 100.000 euro il regime forfetario cessa di avere applicazione dall'anno stesso.

Ciò chiarito, si passa ad esaminare alcuni casi pratici.

Caso n. 1

Un contribuente, in regime forfettario nel 2022, riceve a gennaio 2023 una fattura per servizi effettuati da prestatore UE (datata 2022). Nel 2023, il contribuente ritorna al regime di tassazione ordinario.

Vediamo quali sono le modalità da seguire, sul piano IVA, in relazione alla fattura ricevuta nel 2023.

Il dies a quo da cui decorre il termine per l’esercizio della detrazione va individuato nel momento in cui in capo al cessionario/committente si verifica la duplice condizione: avvenuta esigibilità dell’imposta (requisito sostanziale) e possesso di una valida fattura (requisito formale). Tuttavia, considerato che la fattura è datata al 2022, occorre far riferimento alle condizioni oggettive e soggettive esistenti al momento in cui l’imposta è divenuta esigibile, ovvero l’operazione si considera effettuata.  Poiché in tale anno il committente era in regime forfettario – dunque risentiva dell’indetraibilità dell’IVA sugli acquisti relativa a tale regime – pur ricevendo la fattura nell’anno d’imposta successivo (2023) quando è fuoriuscito dal regime, non potrà detrarre l’imposta in quanto il suo diritto non può dirsi proprio sorto.

Caso n. 2

Un professionista in regime forfettario nel 2023 emette una prima fattura di 80.000 euro. Deve poi emettere una seconda fattura di 80.000 euro. Vediamo come potrebbe gestire la fatturazione, considerando che con la seconda fattura supera la soglia dei 100.000 euro implicando l’uscita in corso d’anno dal regime.

Come sopra sottolineato, la legge di Bilancio 2023 prevede l’uscita immediata dal regime forfetario nel caso in cui i ricavi/compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro. Ciò comporta l’applicazione dell’IVA a partire dalle operazioni effettuate che implicano il superamento del limite. Invece, i soggetti che supereranno la soglia di 85.000 euro ma non quella di 100.000 euro, usciranno dal regime a partire dall’anno successivo. Pertanto, nel caso di specie, l’emissione della seconda fattura di 80.000 euro comporta la fuoriuscita dal regime forfettario con effetti immediati. Pertanto, se si vuole evitare di perdere i benefici del regime forfettario bisogna verificare se in relazione al contratto è possibile individuare dei criteri di maturazione del corrispettivo diversi.  

Caso n. 3

Come noto, i contribuenti in regime forfetario non addebitano l'IVA in rivalsa in fattura, documento, pertanto, soggetto ad imposta di bollo. Quale sia la natura del riaddebito ha fatto oggetto della risposta 428/E/2022 dell’Agenzia delle Entrate. Con tale pronuncia, l’Agenzia, a dire il vero con conclusioni non del tutto condivisibili, giunge a dire che  il riaddebito al cliente fa parte integrante del suo compenso,  risulta assimilato ai ricavi e concorre al calcolo volto alla determinazione forfetaria del reddito. Questa conclusione se per il forfettario, comporta solo degli effetti sulla cassa, per un soggetto in regime ordinario ha effetti contestuali per Iva, Cassa e Ritenute. 

}