Esterometro per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, senza ulteriori limitazioni: ai fini della trasmissione dei relativi dati occorre guardare solamente al fatto che il soggetto, cliente o fornitore, non sia stabilito in Italia.
L’invio delle informazioni prescinde anche dalla natura della controparte estera, nonché dal fatto che l’operazione realizzata rilevi o meno a fini IVA nel territorio nazionale. La trasmissione dei dati con l’estero costituisce infatti un obbligo comunicativo: non risponde pertanto a finalità di controllo delle operazioni rilevanti a fini IVA effettuate tra soggetti passivi ma, al contrario, è funzionale esclusivamente al monitoraggio di acquisti o cessioni e prestazioni di servizi nelle quale una delle due parti risulta essere “estera”. Devono perciò essere comunicate tutte le operazioni con controparti non stabilite in Italia, con le uniche esclusioni di natura oggettiva individuate per espressa previsione normativa: l’obbligo di esterometro non deve essere assolto quando acquisto, cessione o prestazione risultano documentate con bolletta doganale, di importazione o esportazione, o anche con l’emissione o la ricezione tramite SdI di una fattura elettronica. Restano quindi escluse anche le operazioni da e verso la Repubblica di San Marino quando documentate con fattura elettronica emessa o ricevuta tramite SdI, analogamente alle cessioni nei confronti di viaggiatori extra-UE ex art. 38-quater del D.P.R. 633/72, documentate con fattura elettronica (tax free shopping) trasmessa mediante il sistema OTELLO 2.0. L’esclusione opera, infine, anche in presenza di acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia, ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del D.P.R. n. 633 del 1972, quando di importo inferiore, per singola operazione, ad euro cinquemila, comprensivo dell’eventuale imposta: si tratta di fattispecie molto frequenti quali, ad esempio, le spese sostenute all’estero per alberghi o ristoranti, rifornimenti di carburante, noleggi di autovetture, voli aerei esteri. Al contrario le medesime operazioni territorialmente non rilevanti, ma di importo superiore alla soglia indicata, andranno comunque comunicate al fisco con l’esterometro sebbene anch’esse non costituiscano oggetto di registrazione.
Come indicato dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 26/E del 13 luglio 2022, e da ultimo con le risposte a specifici quesiti nel corso di Telefisco2023 (si veda articolo nella pagina), la comunicazione dei dati delle operazioni da e verso l’estero impatta anche nella realizzazione di una serie di adempimenti a fini IVA quali le integrazioni ovvero le autofatture per operazioni con l’estero. Più nello specifico, per quanto riguarda il ciclo passivo estero, la trasmissione dei tipidocumento TD17, TD18 e TD19, unitamente alle ricevute generate da SdI al momento del loro invio/ricezione, costituisce prova dell’avvenuta trasmissione e di adempimento dell’obbligo dell’esterometro come previsto dall’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 127 del 2015. Le Entrate hanno precisato infatti come l’esterometro, da un lato, e gli obblighi di integrazione di un documento ricevuto e di autofatturazione, dall’altro, costituiscono adempimenti autonomi. Non vi è infatti un obbligo di assolvere ai doveri di integrazione/autofatturazione mediante la procedura di trasmissione dei dati tramite file xml utilizzando i tipo documento TD17, TD18 e TD19: integrazione o autofattura potrebbero anche avvenire in forma analogica. Tuttavia, il mancato/tardivo invio dei dati attraverso l’esterometro costituisce violazione sanzionabile.