Rivalsa post accertamento possibile anche nei confronti dei soggetti intraUE. Le modalità sono precisate dalle Entrate nella Faq n. 27 del 2023.
La questione
Il caso riguarda una società che ha ricevuto, per l’anno di imposta 2020, un avviso di accertamento per aver erroneamente emesso fatture per prestazioni di servizi, resi verso committenti UE, senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 7-ter DPR 633/72.
In sede di accertamento, l’Agenzia ha riqualificato tali servizi come rilevanti in Italia e, di conseguenza, ha richiesto l’IVA sulle fatture.
Dopo aver definito l’accertamento, pagando imposta, sanzioni e interessi, la società intende rivalersi nei confronti dei propri clienti UE, soggetti passivi d’imposta, ai sensi di quanto disposto dall’art. 60, comma 7, DPR 633/1972.
Il dubbio è riguardo le modalità di emissione della fattura per la rivalsa da accertamento.
Emissione della fattura o nota di debito di sola IVA
Secondo le Entrate, la società italiana può procedere alla emissione della fattura oppure della nota di variazione in aumento, per rivalersi sui propri clienti, addebitando l’IVA che ha versato all’Erario a seguito dell’accertamento.
In via generale, il cliente che riceve il documento e provvede al pagamento dell’imposta potrà procedere ad esercitare il diritto a detrazione. Nel caso di specie, trattandosi di clienti comunitari, questi ultimi potranno presentare istanza di rimborso al Centro operativo di Pescara, se non sono identificati in Italia.
Dati da indicare per la rivalsa
La rivalsa sul cliente può essere effettuata solo a seguito del pagamento dell’imposta all’Erario. Nella fattura, o nota di debito, il prestatore dovrà indicare le fatture originariamente emesse, nel caso di specie, senza applicazione dell’IVA e dovrà indicare altresì gli estremi identificativi dell’atto di accertamento.
Modalità di emissione della fattura o nota di debito
La fattura, o la nota di variazione, va emessa in modalità elettronica, indicando l’ammontare dell’IVA non addebitata nella originaria fattura.
Dal punto di vista tecnico, è possibile procedere con l’emissione di una “fattura semplificata”, in cui occorre inserire gli estremi della fattura che si vuole rettificare (blocco 2.1.2 della rappresentazione tabellare della fattura), per non violare il controllo sull’importo massimo; questi dati possono essere inseriti selezionando «Dati Fattura Rettificata» nella sezione «Dati della fattura».
Occorrerà poi valorizzare il dato dell’importo (elemento 2.2.2 della rappresentazione tabellare della fattura) e il dato dell’imposta (elemento 2.2.3.1) entrambi con l’importo della variazione. Nello specifico, trattandosi di variazione della sola IVA, il valore dell’importo e quello dell’imposta coincidono, e il totale del documento è esattamente pari all’ammontare della sola IVA oggetto di rivalsa. Non occorrerà valorizzare il dato dell’aliquota (elemento 2.2.3.2 della rappresentazione tabellare).