Regime forfettario e obbligo di fattura elettronica

Regime forfettario e obbligo di fattura elettronica

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Di Santacroce Benedetto

Dal 1° gennaio 2024 scatta l’obbligo di fattura elettronica per i contribuenti forfetari, in regime di vantaggio e le ASD, anche se nel corso del 2022 hanno conseguito ricavi o compensi superiori a euro 25.000. Tale lettura del dato normativo (art. 18 D.L. 36/2022) trovava già fondamento nelle indicazioni rese dalle Entrate con la Circolare 26/E/2022, la quale, sottolineava l’eliminazione degli esoneri soggettivi all’utilizzo obbligatorio del tracciato xml di fatturazione seppure con una progressività così determinata.

A regime, e quindi a partire dal 2024, l’obbligo di presentare l’esterometro non prevederà alcuna esclusione soggettiva.

Nel frattempo, dall’1.7.2022, l’estensione dell’obbligo vale per i soggetti che nell’anno precedente (e quindi nel corso del 2021) abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000, disponendo altresì che la stessa estensione riguarderà dal 1° gennaio 2024 tutti i restanti soggetti (ovvero le cosiddette micro-partite IVA).

Nel medesimo documento di prassi, sempre in riferimento all’esterometro, è stato precisato come l’estensione in corso d’anno 2022 a soggetti prima esclusi ha spinto il legislatore ad una certa gradualità, stabilendo comunque che l’obbligo valga  a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000, e a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti. Quindi, conclude l’Agenzia, dal 1° gennaio 2024 l’obbligo non sconterà più alcuna deroga di ordine soggettivo. Appare, pertanto, accertato come i contribuenti prima esclusi, non obbligati dal 1° luglio 2022 perché con ricavi o compensi del 2021 inferiori al limite indicato, saranno tenuti esclusivamente a decorrere dal 2024, non rilevando ai fini dell’avvio dell’obbligo di e-fattura quanto percepito nel corso del 2022.

Tale conclusione che era già stata sottolineata in un precedente intervento su queste stesse pagine, non era, però, così scontata e aveva dato luogo a notevoli dubbi da parte delle associazioni di categoria. Proprio per questo l’Agenzia ha voluto togliere ogni dubbio sul tema e ha pubblicato sul proprio sito istituzionale una Faq la n 150 che ribadisce in modo chiaro e inequivocabile il principio.

Ovviamente le regole sopra esposte non modificano, però, l’assetto normativo esistente in materia di fatturazione elettronica verso la PA per la quale resta inalterato l’obbligo, già fissato dall’origine, per i forfettari di emettere fatture elettroniche per certificare le specifiche transazioni.

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