Alcuni istituti introdotti con la L. 197/2022, che rientrano nella tregua fiscale, possono essere infatti particolarmente vantaggiosi nel caso in cui la società decidesse di utilizzarli per chiudere una verifica o un contenzioso in cui era stato contestato un recupero collegato ad una maggiore IVA non applicata dal cedente-prestatore (fornitore) al cessionario-committente (cliente). Questo in quanto il primo, una volta saldato il debito verso l’Erario, ha il diritto (e non l’obbligo) di rivalersi per il recupero dell’IVA nei confronti del cessionario-committente (cliente). La norma di riferimento è l’art. 60, comma 7, del D.P.R. 633/1972. Il pagamento, pertanto, rappresenta una “condizione” per poter esercitare la rivalsa prevista dall’art. 60, comma 7, del D.P.R. 633/1972.
Gli effetti di questa norma collegati alla definizione degli accertamenti e/o delle liti fiscali previsti dalla Legge di Bilancio del 2023 possono portare il contribuente/cedente a chiudere contestazioni versando l’IVA che poi recupererà o al più versando una minima parte di sanzioni ed interessi. Quindi ad impatto nullo o quasi.
Definizione agevolata degli accertamenti
La Legge di Bilancio 2023 con l’art. 1 commi 179-184 ha introdotto la possibilità di definire in via agevolata PVC, avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione, nonché inviti a comparire, notificati entro il 31 marzo 2023 con le sanzioni ridotte a 1/18 del minimo edittale.
Gli avvisi accertamento non impugnati e ancora impugnabili sono definibili in acquiescenza entro il termine di proposizione del ricorso, mediante il pagamento delle imposte, degli interessi e delle sanzioni ridotte a 1/18 del minimo (anziché a 1/3).
E’ altresì previsto che il pagamento può essere rateizzato in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo entro l’ultimo giorno del trimestre successivo al pagamento della prima rata (cioè il 30.6, il 30.9, il 31.12) corrispondendo gli interessi conteggiati applicando il tasso legale.
In tal caso pertanto il cedente potrebbe decidere di chiudere l’accertamento versando l’IVA dovuta con interessi e sanzioni ridotte ad 1/18. Successivamente con il meccanismo della rivalsa da accertamento di fatto recupererebbe l’IVA e rimarrebbe “inciso” solo della piccola parte relativa alle sanzioni ed agli interessi.
Definizione liti pendenti
La Legge di Bilancio introduce altresì (art. 1 commi 186-205) la possibilità di definire, quale che sia il grado di giudizio pendente, le liti fiscali.
Le controversie tributarie di cui è parte l‘Agenzia delle entrate, pendenti in ogni stato e grado di giudizio, compresa la Corte di cassazione e anche i giudizi riassunti a seguito di rinvio, purché pendenti alla data del 1 gennaio 2023, possono essere oggetto di definizione su domanda di chi ha proposto l’atto introduttivo del giudizio (o vi è subentrato o ne ha la legittimazione) con il pagamento di un importo pari al valore della controversia, determinato ai sensi dell’art. 12, comma 2, del d.lgs. 31.12.1992, n. 545.
Per valore della controversia si intende, per la maggior parte dei casi, soltanto le imposte contestate con l’atto impugnato con esclusione di interessi, sanzioni e spese di notifica e di condanna delle spese.
Il costo della definizione varia a seconda del grado e dell’esito del giudizio. La somma da versare per la definizione, si può ridurre al: 90% del valore della lite se il ricorso è iscritto nel primo grado; 40% del valore della lite in caso di soccombenza dell’Agenzia fiscale nella pronuncia di primo grado; 15% del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia fiscale nella pronuncia di secondo grado; 5% per le controversie pendenti in Cassazione per le quali l’ufficio è soccombente in tutti i precedenti gradi.
Ancor più conveniente sarebbe la definizione delle liti dove il cedente potrebbe decidere di chiudere l’accertamento versando l’IVA e successivamente con il meccanismo della rivalsa da accertamento recuperarla per intero. In tal caso l’impatto sarebbe nullo sulle casse del cedente.
Tabella
Definizione agevolata accertamenti
Atti: Tutti i PVC, gli atti di adesione e gli avvisi di accertamento ricevuti entro il 31.3.2023
Benefici: Sanzioni ridotte ad 1/18
Adempimenti: Prima rata entro 20 giorni dal verbale di adesione o entro il termine per il ricorso in caso di acquiescenza
Rateizzazione: 20 rate trimestrali
Definizione liti pendenti
Giudizi: Tutti i giudizi pendenti al 1.1.2023 per i quali non vi è stata una sentenza definitiva
Benefici: stralcio sanzioni ed interessi e riduzione imposta a seconda dello stato del giudizio al 1.1.2023
Adempimenti: Presentazione modello e versamento tutte le somme o la prima rata entro il 30 giugno 2023. Scomputo delle somme già versate
Rateizzazione: 20 rate trimestrali