Nuovo esterometro: dubbi e perplessità

Nuovo esterometro: dubbi e perplessità

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Di Abagnale Anna

Il nuovo “esterometro” porta con sé numerosi dubbi. Si è notato che l’errore più frequente delle imprese italiane che operano con l’estero, soggette a tale adempimento, è di confondere la comunicazione con l’obbligo di emissione della fattura, ovvero dell’autofattura, considerato che in entrambi i casi il documento viaggia sul sistema SDI e “codici documento” e “codici natura” sono coincidenti.

È bene, quindi, tenere sempre a mente che l’obiettivo dell’esterometro è quello di consentire un monitoraggio di tutte le operazioni effettuate con l’estero. Esso non incide sugli obblighi richiesti dalla Direttiva IVA e dalla legislazione nazionale in tema di assolvimento dell’imposta e di corretta fatturazione dell’operazione.

Ciò premesso, si consideri che, di recente, ovvero in occasione di Telefisco 2023, l’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di chiarire come gestire in concreto tale strumento in riferimento a due diverse operazioni. Trattasi della cessione intraUE “in conto proprio” e successiva cessione estero su estero e dell’acquisto di beni da fornitore UE in regime del margine.

Riguardo il primo caso, l’operazione viene splittata in due parti. La prima parte, da non confondere con gli istituti affini del call off stock e della tentata vendita, comporta il trasferimento di beni dall’Italia ad un altro Paese UE “per esigenze della propria impresa”. Non c’è una vera vendita, ovvero un passaggio di proprietà, ma l’operazione acquista comunque rilevanza ai fini IVA come cessione intraUE assimilata e, pertanto, va emessa fattura caricata nello SdI, con la natura N3.2 “non imponibili – cessioni intracomunitarie” con partita IVA estera e codice destinazione dell’emittente. Essa confluirà nella dichiarazione annuale al codice VE30-3, concorrente al volume d’affari.

In riferimento alla seconda parte dell’operazione, trattasi di una cessione territorialmente rilevante all’estero, di cui deve darsi rilievo ai fini dell’esterometro. La fattura emessa “fuori campo IVA” trasferisce l’importo nel quadro VE della dichiarazione, nella specie VE34, raddoppiando – inspiegabilmente – lo stesso volume d’affari già esposto in VE30.

L’altro chiarimento delle Entrate riguarda la gestione dell’obbligo comunicativo di cui all’art. 1, comma 3-bis, D. Lgs. 127/2015 nel caso in cui sussistono i requisiti per applicare il regime IVA del margine in riferimento all’acquisto dell’auto usata da fornitore UE. In sostanza, la fattura, integrata, va inviata allo SdI con codice Tipo Documento TD19 (acquisti di beni effettuati da soggetto passivo italiano all’estero e non rilevanti ai fini IVA in Italia) e codice natura dell’operazione N2.2. Se non sussistono i requisiti per applicare il regime del margine, la fattura va integrata in reverse charge come acquisto intracomunitari.

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