In presenza di due servizi distinti con applicazione di corrispettivi distinti vanno applicati i singoli regimi Iva di tassazione. Al contrario, quando il corrispettivo è unico e non è possibile identificare un collegamento di accessorietà tra i servizi considerati la tassazione del servizio complesso dovrebbe essere attratto tra i servizi generici e quindi con tassazione nel Paese del Committente o del prestatore a seconda che il cliente sia o meno soggetto passivo.
La risposta 12 E del 12 gennaio 2023, se da una parte è chiara, per quanto riguarda la prima fattispecie, per la seconda non fornisce una soluzione.
Il caso riguarda un servizio che si compone di due tipologie di prestazioni rese da soggetto non stabilito in Italia: l’accesso ad una banca dati di riviste scientifiche (“Read”) e la pubblicazione di articoli scientifici prodotti dal cliente previa complessa procedura di analisi da parte del prestatore ed a totale discrezione dello stesso (“Publish”). Nella casistica di contratto che preveda corrispettivi distinti per i due servizi, l’Agenzia conferma la soluzione prospettata dall’istante, ritenendo servizio elettronico la prestazione “Read”, con territorialità in Italia ai sensi dell’art. 7-octies del Dpr 633/72 e prestazione generica il servizio “Publish”, fuori campo Iva ai sensi dell’art. 7-ter (committente “consumer”). È invece sulla casistica di corrispettivo unitario per entrambe le prestazioni che l’Agenzia non assume posizione definita. Non pare infatti poter essere configurata una prestazione principale ed una accessoria in quanto sembra mancare il vincolo di accessorietà, caratterizzato dalla miglior fruizione di un servizio grazie ad un altro ad esso ancillare. Nel caso del corrispettivo unitario, siamo invece in presenza di due prestazioni di servizio (lettura e pubblicazione) costituenti prestazione complessa, autonomamente fruibili e per le quali, se singolarmente considerate, troverebbero applicazione regimi Iva diversi. Pertanto, pareva maggiormente condivisibile l’adesione alla tesi dell’istante il quale, non ravvisando la possibilità di qualificare l’operazione nel suo insieme quale servizio elettronico vista l’interazione umana presente nel servizio “Publish”, ne proponeva la definizione quale prestazione generica con applicazione delle regole di cui all’art. 7-ter).
Una notazione finale sulla natura dei committenti. La risposta è indirizzata a definire la territorialità nel presupposto che gli utenti siano consumatori finali; nell’istanza, invece, venivano esemplificati quali utenti principali le Università e non dobbiamo dimenticare che esse sono titolari di identificativo Iva e sono quindi soggetti passivi ai fini della individuazione delle regole di territorialità; in siffatte situazioni, quindi, non può mai trovare applicazione la disposizione di cui all’art. 7-octies ma si applica sempre l’art. 7-ter con territorialità nel Paese del committente.