Plafond: commento risposta Telefisco 2023

Plafond: commento risposta Telefisco 2023

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Di Santacroce Benedetto, Rizzardi Raffaele

Monitoraggio costante degli acquisti senza imposta per gli operatori che utilizzano le lettere di intento. In caso di errori nella fattura, infatti, sono previste sanzioni fino al 100 per cento dell’imposta.

Questi i chiarimenti resi dall’Agenzia delle entrate durante la manifestazione di Telefisco, in risposta ad uno specifico quesito relativo al caso in cui l’esportatore abituale riceva una fattura non imponibile, nel limite del proprio plafond disponibile, ma per un importo superiore alla dichiarazione d’intento rilasciata al fornitore.

È noto, infatti, che gli esportatori abituali al fine di poter effettuare acquisti non imponibili ai fin Iva, devono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate un’apposita dichiarazione di intento e comunicarne gli estremi del protocollo ai fornitori, affinché questi ultimi possano riscontrarne, sul sito dell’Agenzia, l’avvenuta presentazione e riportare gli estremi nelle loro fatture emesse. Infatti, il fornitore deve riscontrare telematicamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate l’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento da parte dei cessionari/committenti prima di effettuare le operazioni per le quali viene chiesta la non applicazione dell’imposta, appurando che l’ammontare fatturato non superi l’importo richiesto nella dichiarazione.

Se il fornitore emetta una fattura in regime di non imponibilità per un importo superiore a quello indicato dall’esportatore abituale nella lettera di intento, commette un’irregolarità, in quanto avrebbe dovuto fatturare con Iva per la parte eccedente l’ammontare indicato nella suddetta dichiarazione.

Ebbene, secondo l’Agenzia delle entrate, qualora l’esportatore abituale riceva una fattura non imponibile, nel limite del proprio plafond disponibile, ma per un importo superiore alla dichiarazione d’intento rilasciata al fornitore, può incorrere nella sanzione di cui all’art. 6, comma 8 del D.Lgs. 471/1997, pari al 100 per cento dell’imposta, con un minimo di 250 euro, qualora non provveda alla sua regolarizzazione nei termini e con le modalità ivi indicate. 

Considerando che se il cliente non ha limiti alla detrazione nulla cambia nel saldo della sua liquidazione, era auspicabile una risposta più in linea con il principio giurisprudenziale di proporzionalità.

 

Studio Santacroce & Partners

Telefisco 20.09.23

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