Indietro tutta sul condono: semplice ravvedimento per scontri telematici

Indietro tutta sul condono: semplice ravvedimento per scontri telematici

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Di Santacroce Benedetto, Mastromatteo Alessandro

SANATORIA CORRISPETTIVI TELEMATICI: POSSIBILE IL RAVVEDIMENTO ORDINARIO TEMPORALMENTE LIMITATA

Ravvedimento operoso ordinario, e non speciale, anche per la mancata, irregolare, incompleta o non tempestiva memorizzazione o trasmissione dei dati dei corrispettivi telematici per violazioni commesse nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023; l’eventuale regolarizzazione non concorrerà comunque al computo delle quattro distinte violazioni per l’irrogazione delle sanzioni accessorie di sospensione della licenza o dell’esercizio dell’attività commerciale.

Queste le principali novità dettate dall’articolo 5 del decreto-legge energia e fisco, come risultante dal testo licenziato dalla riunione del Consiglio dei ministri di ieri 25 settembre 2023, con il quale, rispetto alle anticipazioni del testo normativo rese note, nell’escludere l’operatività del ravvedimento operoso speciale che avrebbe garantito un abbattimento sostanzioso del trattamento sanzionatorio ridotto ad un diciottesimo del minimo edittale, viene invece introdotta una deroga, peraltro temporaneamente limitata, al divieto posto dalla norma che esclude di per sé l’operatività del ravvedimento, con riduzione ad un quinto del minimo edittale, quanto tali violazioni risultassero essere già state constatate.

E’ possibile quindi rimuovere le violazioni in tema di certificazione dei corrispettivi telematici commesse nel corso del 2022 e nel primo semestre del 2023 avvalendosi del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 derogando all’ordinaria misura di esclusione per tali violazioni dettata dal comma 1, lettera b-quater. Per il valido perfezionamento della definizione, la normativa individua due distinti momenti temporali, il primo legato al termine ultimo della constatazione della violazione e l’altro a quella della sua contestazione.

Più in dettaglio, infatti possono essere sanate con ravvedimento operoso le violazioni anche quando risultino già essere state constatate non oltre la data del 31 ottobre 2023. Ulteriori condizioni per l’efficace completamento della procedura definitoria consistono nel fatto che, alla data del perfezionamento del ravvedimento, le violazioni da regolarizzare non siano state già oggetto di contestazione e che tale perfezionamento avvenga inoltre entro la data del 15 dicembre 2023.

La nuova definizione con ravvedimento ordinario, rispetto a quello speciale di cui alla legge di bilancio 2023, si limita a richiamare genericamente la contestazione delle violazioni come causa preclusiva all’adesione anche se le stesse risultino essere state già constatate.

La semplice constatazionedelle specifiche irregolarità, e quindi ad esempio l’evidenza di una mancata certificazione di un corrispettivo, non esclude pertanto il ricorso al ravvedimento operoso. La definizione è esclusa quando si è in una fase di contestazione, rappresentata solitamente dall’avvenuta conoscenza e notifica al contribuente di un avviso di accertamento, della contestazione della sanzione, del recupero del credito di imposta, di una cartella di pagamento o dal ricevimento di una comunicazione bonaria inerente al controllo formale.

La preclusione al ravvedimento va verificata alla data del suo perfezionamento, il quale va comunque realizzato entro e non oltre il 15 dicembre 2023.

SCHEDA

  • Ravvedimento operoso anche per violazioni correlate alla certificazione fiscale con rilascio di scontrini elettronici (documento commerciale).
  • La procedura può riguardare violazioni commesse tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023 anche se constatate entro il 31 ottobre 2023.
  • Non ci si può ravvedere se la violazione è stata contestata con avviso di accertamento.
  • Termine ultimo per il ravvedimento è il 15 dicembre 2023.

 

Studio Santacroce&Partners

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