Risposta a interpello su fatturazione elettronica e detrazione Iva

Risposta a interpello su fatturazione elettronica e detrazione Iva

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Di Santacroce Benedetto, Abagnale Anna

La non tempestività della “presa visione” della fattura elettronica nega la detrazione se il contribuente è negligente.

Il no della Risposta ad interpello di ieri, n. 435/E, alla richiesta del contribuente di poter detrarre l’IVA in riferimento ai servizi, la cui fattura è stata visionata solo ora, è forte ed impedisce ogni possibile rettifica.

Il caso presentato alle Entrate riguarda fatture elettroniche relative a prestazioni di servizi effettuate e pagate dal contribuente nel 2021, di cui l’istante, fino ad ora, non ha mai preso in visione né ha provveduto alla registrazione. Trattasi, in sostanza, di fattura passive che, per errore tecnico, sono state collocate nell’area di “messa a disposizione” di fatture e corrispettivi. Dal lato attivo, invece, le fatture in questione sono state tempestivamente emesse dal fornitore che si è curato di inviare anche una copia di cortesia a mezzo mail al cliente.

La domanda è semplice: in questo caso, qual è il dies a quo del diritto alla detrazione?

La risposta non è altrettanto immediata.

Il ragionamento dell’Agenzia si fonda, giustamente, sui capisaldi del diritto alla detrazione che sono l’effettuazione dell’operazione e il possesso della fattura. Dal momento in cui in capo al contribuente si verificano entrambe le condizioni decorre il termine per detrarre.

Questo discorso – ed in particolare il concetto di possesso della fattura – va “armonizzato” con le modalità di trasmissione e ricezione della fattura elettronica. Sul punto, le stesse Entrate avevano chiarito che, laddove per problemi del canale telematico il SdI non riuscisse a consegnare la fattura, il termine di detrazione dell’IVA comincia a decorrere dall’effettiva “presa visione” della fattura, da parte del cliente, nell’area riservata “Consultazione e Dati rilevanti ai fini IVA” del portale “Fatture e Corrispettivi”.

Se questi sono i principi, nel caso di specie sono disapplicati. Secondo le Entrate, valutato il comportamento del contribuente come negligente, il dies a quo della detrazione deve considerarsi per lui spirato. Essendosi realizzata l’operazione ed avendo ricevuto una copia di cortesia, l’istante non si sarebbe attivato abbastanza per recuperare la fattura telematica né avrebbe provveduto a regolarizzare l’operazione ai sensi dell’art. 6, comma 8, DLgs 471/97. Per tale motivo viene punito con la negazione del diritto a detrarre perché non più in tempo. Né può presentare una dichiarazione integrativa a favore, che riguarda i soli casi di tempestiva ricezione della fattura.

Condivisibile la posizione sulla impossibilità di presentare l’integrativa, un po’ meno la parte in cui si nega il diritto alla detrazione. Sembrerebbe che le Entrate utilizzano l’espediente della negligenza del contribuente a contemperamento della discrezionalità a cui da luogo l’“effettiva presa visione” della fattura. Si trascura che il diritto alla detrazione non può essere compresso se non in ipotesi di frode e di certo non esiste una norma che lo vincola, sul piano soggettivo, alla diligenza del titolare. Un limite può essere, invece, quello temporale che, in un’ipotesi come quella in discussione, andrebbe meglio saldato ad un momento specifico, piuttosto che trovare escamotage non validi per gli altri contribuenti.

Studio Santacroce & Partners

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