Delega Fiscale: accise

Delega Fiscale: accise

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Di Santacroce Benedetto, Sbandi Ettore

Nella legge delega n. 111/2023 si registrano forti interventi anche sul fronte accise, dove l'intervento di riforma demandato al Governo, più di quanto non appare essere sul lato doganale, interessa molti aspetti del settore, anche se al momento molto programmatici.

 

Inquadramento generale delle accise

Applicazione

  • prodotti energetici, tra i quali rientrano quelli derivanti dalla distillazione e raffinazione del petrolio (benzina, gasolio, gas di petrolio liquefatti e naturale, ecc.). Fa parte della categoria anche l’energia elettrica;
  • prodotti alcolici, identificabili nell’alcole etilico e nelle bevande alcoliche;
  • tabacchi lavorati

Imposta bifase

Viene calcolata sulla quantità dei prodotti ad imposta, mediante l’applicazione di aliquote rapportate all’unità di misura del prodotto (volume o peso).

Sorge: al momento della fabbricazione del prodotto o dalla sua introduzione nel territorio UE;

Diventa esigibile: al momento della immissione in consumo

Questo avviene anche in ragione del fatto che, nel quadro del EU Green Deal e della Direttiva Accise, la tematica della tassazione dei prodotti energetici è profondamente incisa, fino ad arrivare ad un futuro sistema di tassazione che intende abbandonare l’imposizione quantitativa, a peso, in ragione di una tassazione di tipo ambientale, in funzione del peso inquinante dei prodotti.

In questa logica, ossia nella logica del green deal UE, è posta l’esigenza anzitutto di rimodulare le aliquote di accisa sui prodotti energetici e sull’energia elettrica in modo da tener conto dell’impatto ambientale di ciascun prodotto e con l’obiettivo esplicito di “contribuire alla riduzione progressiva delle emissioni di gas climalteranti e dell’inquinamento atmosferico, promuovendo l’utilizzo di prodotti energetici ottenuti da biomasse o da altre risorse rinnovabili”; così, nello stesso senso, sta sia la promozione di processi di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, oggi prevista solo per l’autoconsumo, sia la rimodulazione della tassazione sui prodotti energetici impiegati per la produzione di energia elettrica al fine di incentivare l’utilizzo di quelli più compatibili con l’ambiente.

A ciò si aggiunge, poi, la revisione delle agevolazioni o delle esenzioni oggi presenti in materia di accisa sui prodotti energetici e sull’energia elettrica, spesso molto controverse ed impostate oggi sul riconoscimento di un incentivo di tipo industriale, che tuttavia non cura la questione ambientale che potrebbe seriamente modificare alcuni regimi agevolati che oggi il mercato assume come acquisiti.

In questo senso, la direttrice degli interventi – già generalmente segnata sul piano UE – è chiara: tutela ambientale e perseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni, da un lato, e premialità per gli operatori affidabili, dall’altro.

Due tematiche spesso proposte dagli stakeholders e non ancora recepite da prassi e norme, che ora tuttavia vedono una concreta prospettiva di fattibilità, seppure anche qui una lettura attenta della norma faccia osservare alcune formulazioni in parte non propriamente accorte.

Le novità in materia accise sono state racchiuse dal legislatore entro la disposizione dell’art. 12 della Legge delega in commento, i cui obiettivi sono conoscibili anche grazie alla lettura del testo della relazione illustrativa.

In particolare, si apprende che, in tale ambito, è stato previsto di intervenire sul quadro normativo nazionale di riferimento attraverso una ridefinizione delle aliquote attualmente vigenti sui prodotti energetici (carburanti e combustibili) e sull’energia elettrica. Tale rimodulazione ha come obiettivo quello di contribuire alla graduale riduzione dell’inquinamento ambientale attraverso l’utilizzo della leva fiscale che favorisca l’uso di prodotti energetici con minore impatto ambientale rispetto a quelli maggiormente inquinanti.

In tale ottica, inoltre, la norma promuove, nei limiti imposti dalle disposizioni unionali in materia di esenzioni o riduzioni di accisa, la produzione di energia elettrica, di gas metano o gas naturale ottenuti da biomasse o altre risorse rinnovabili. Tale obiettivo potrà essere perseguito anche attraverso l’introduzione di meccanismi di rilascio di titoli per la cessione di energia elettrica, di gas metano o gas naturale a consumatori finali ai fini del riconoscimento dell’accisa agevolata o esente. Ciò per superare l’attuale sistema di tassazione che, in realtà, già prevede l’esenzione per l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ma limitatamente all’autoconsumo.

Tra le principali criticità che l’articolo in esame mira a risolvere si evidenzia quella relativa alla presenza nell’ordinamento nazionale di talune agevolazioni in materia di accisa sui prodotti energetici e sull’energia elettrica, definite “sussidi ambientalmente dannosi”; in tal senso la norma in discussione si pone l’obiettivo di riordinare, sopprimendole o revisionandole, siffatte tipologie di agevolazioni, nel rispetto delle disposizioni unionali inerenti alle esenzioni obbligatorie in materia di accisa.

Sommariamente, nell’interesse di discutere delle maggiori novità, possiamo evidenziare i seguenti punti di maggior rilievo.

 

Obiettivi in materia accise

  • rimodulare le aliquote di accisa sui prodotti energetici e sull’energia elettrica, così da ridurre l’emissione di gas climalteranti e quindi tener conto dell’impatto ambientale di ciascun prodotto;
  • promuovere la produzione di energia elettrica, di gas metano o gas naturale o di altri gas ottenuti da biomasse o altre risorse rinnovabili, rispettando quelle che sono le disposizioni dell’Unione europea in materia di esenzioni o riduzioni di accisa;
  • incentivare l’utilizzo di prodotti energetici più compatibili con l’ambiente rimodulando la tassazione sui prodotti energetici impiegati per la produzione di energia elettrica;
  • riordinare e revisionare le agevolazioni in materia di accisa sui prodotti energetici, con particolare riferimento ai sussidi ambientali dannosi;
  • semplificare gli adempimenti relativi alla detenzione, vendita e circolazione dei prodotti alcolici sottoposti al regime dell’accisa, anche ricorrendo alla progressiva informatizzazione del sistema dei relativi contrassegni di Stato;
  • rivedere la disciplina di applicazione dell’imposta di consumo sugli oli lubrificanti con particolare riferimento ai prodotti che ne costituiscono base imponibile.

Questo è il contenuto programmatico dell'art.12 della Legge delega n. 111/2023 in commento, rubricato "Principi e criteri direttivi per la revisione delle disposizioni in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi".

Nel dettaglio alla lettera a) del comma 1, il focus risiede nella valutazione da doversi effettuare nel momento di scelta dei prodotti energetici così da ridurre progressivamente le emissioni di gas climalteranti e l'inquinamento atmosferico. Obiettivo perseguibile anche con l'utilizzo di prodotti energetici ottenuti da biomasse o da altre risorse rinnovabili.
La successiva lettera b) promuove l'introduzione di meccanismi di rilascio di titoli per la cessione di energia elettrica, di gas metano o di altri gas a consumatori finali ai fini dell'applicazione dell'accisa agevolata o dell'esenzione. Il fine che il disposto della norma ha voluto perseguire è, infatti, quello di promuovere la produzione di energia elettrica, di gas metano o naturale e di altri gas ottenuti da biomasse o altre risorse rinnovabili.
Anche la lettera c) è costruita nel senso di rimodulare la tassazione sui prodotti energetici che vengono utilizzati al fine di incentivare l'utilizzo di prodotti più compatibili con l'ambiente.
In merito alla lettera f), riguardante la revisione della disciplina di applicazione dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti, sui bitumi di petrolio e altri prodotti utilizzati per la lubrificazione meccanica, con particolare riguardo, come già anticipato, all'aggiornamento dell'elenco dei prodotti rientranti nella base imponibile del tributo in relazione all'evoluzione del mercato di riferimento e alla semplificazione delle procedure e degli adempimenti amministrativi inerenti all'applicazione della medesima imposta di consumo.
Brevi cenni, ancora, rimangono su quanto disposto dalla lettera e), nella quale il legislatore ha inteso sottolineare la necessità di una semplificazione degli adempimenti amministrativi relativi alla detenzione, alla vendita e alla circolazione dei prodotti alcolici sottoposti al regime dell'accisa.
Infine, la lettera d) del comma 1 promuove un obiettivo di riordino e revisione delle agevolazioni in materia di accisa sui prodotti energetici e sull'energia elettrica, nonché un obiettivo di soppressione o rimodulazione di alcune delle agevolazioni, catalogate come sussidi ambientalmente dannosi, che risultano particolarmente impattanti per l'ambiente.
Ad ogni modo, si deve rilevare che la norma è interamente dedicata alle accise armonizzate ed alle imposte nazionali sulla produzione e sui consumi, con meccanismi di ricalcolo delle imposte, da modulare su base premiale per i prodotti meno inquinanti, che si presentano come l'elemento di grande innovazione. In dettaglio, si fa spazio la necessità di un riassetto normativo, lavorando sulle aliquote per tenere conto di un regime ambientale finalistico della norma (declinazione del principio "chi inquina paga"). La copertuta di principio di questi interventi risiede invero nella nuova Direttiva Accise, per cui si ritiene che le analisi UE che risultano in parte già svolte possano essere utili per il legislatore e per i connessi tavoli tecnici.
In questo senso, è altresì indirizzata la promozione, nel rispetto delle disposizioni dell'UE in materia di esenzioni o riduzioni di accisa, la produzione di energia elettrica, di gas metano, di gas naturale o di altri gas ottenuti da biomasse o altre risorse rinnovabili anche attraverso l'introduzione di meccanismi di rilascio di titoli per la cessione di energia elettrica, di gas metano, di gas naturale o di altri gas a consumatori finali ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata o dell'esenzione dall'accisa.

Oltre a questo, sono previsti chiarimenti su agevolazioni ed esenzioni (come dovrebbe avvenire per esempio per il settore nautico, diviso tra prassi nazionali e giurisprudenza UE non coerenti tra loro), alcolici (es. e-commerce) e imposte di consumo sui lubrificanti (es. classificazione dei prodotti, da aggiornare).
Dovrebbe poi essere favorita la compliance degli operatori, come pare interesse nella delega fiscale (art. 16), con l'introduzione di una facilitazione legata alla compliance soggettiva (analoga all'AEO doganale) alla quale ricondurre benefici e semplificazioni (registri, garanzie, ecc..); qui però la qualificazione soggettiva appare riservata solo ai "soggetti obbligati", mentre la platea di interessati, dai traders ai depositi commerciali, è senz'altro più ampia.

Sempre in questo senso, almeno per i soggetti qualificabili in maniera certa e non eccessivamente discrezionale, si potrebbe intervenire sulle strette antifrode operate per norma e soprattutto per prassi nell'ultimo quinquennio, estremamente penalizzanti per il business corretto e generatrici ancora di forti contenziosi amministrativi e limitazioni operative.
Ancora sugli energetici, si potrà inoltre insistere sulla telematizzazione per arrivare finalmente, come negli alcolici, al registro Re.Te., e recepire il nuovo regime UE dei cali e delle eccedenze.

A valle di ciò, per entrare invece nel contesto tutto nazionale, è previsto un intervento sulle sanzioni, dove l'occasione è propizia per un'azione che finalmente superi - si auspica - rigori oggi difficilmente comprensibili.

 

Normativa attualmente in vigore sulle sanzioni in materia accise (Testo unico del 26/10/1995 n. 504 - TUA)

Art. 40

Sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici à è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro.

Art. 43

Sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa su alcole e bevande alcoliche à è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro.

Art. 44

È disposta la confisca dei prodotti, delle materie prime e dei mezzi comunque utilizzati per sottrarre i prodotti all’accertamento od al pagamento dell’imposta.

Art. 45

Costituiscono circostanze aggravanti la commissione dei reati (di sottrazione degli stessi prodotti all’accertamento ed al pagamento dell’accisa):

 

- con il mezzo della corruzione del personale dell'amministrazione finanziaria o della Guardia di finanza (la pena è della reclusione da tre a cinque anni, oltre la multa);

 

- da parte - mediante concorso - del personale dell'amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza (il quale è punito con la reclusione da quattro a sei anni, oltre la multa).

In materia, tra le novità, si registrano nella legge delega alcune norme sostanzialmente "self-executing", come quelle sulla nuova fattispecie di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati, sulla confisca (norma molto grave e foriera per certo di aspri contrasti) e sull'introduzione dei reati di accise nel quadro del D.Lgs. n. 231/01.

Posto quanto precede, deve concludersi nel senso di riconoscere un richiamo generale al riordino generale, con l'auspicio che in questa sede si possa finalmente procedere alla razionalizzazione e revisione del sistema sanzionatorio, eliminando o accorpando sanzioni ultronee, di dubbia applicazione, chiarendo aspetti circa la disciplica dei cali, degli omessi pagamenti o accertamenti, ponendo franchigie utili, per esempio a favorire ipotesi di ravvedimento senza bisogno di avere, comunque e sempre, esiti di carattere penale (ad esempio premiare il ravvedimento, o ancora prevedere franchigie penali per soglie, etc..)

Studio Santacroce&Partners

 

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