Apertura Tabloid: e-fattura

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Di Santacroce Benedetto, Rizzardi Raffaele

Si estende, limitatamente al periodo 1° gennaio 2022 - 30 giugno 2023, la possibilità di accedere al ravvedimento operoso per scontrini elettronici anche dopo la constatazione delle violazioni previste dall'art. 6 commi 2 bis e 3 del Dlgs 471/97, con l'ulteriore beneficio che le operazioni regolarizzate non concorrono ai fine dell'irrogazione della sanzione accessoria della sospensione dell'esercizio dell'attività di cui all'art. 12, comma 2 del Dlgs 471/97.

La specifica regolarizzazione, che è stata prevista nel Decreto bollette varato lunedì scorso dal Consiglio dei ministri, consentirà ai contribuenti, in successione temporale alle misure straordinarie previste dalla Legge 197/2022, di correggere, in modo uniforme, le violazioni commesse nel predetto periodo (periodo escluso dalle sanatorie 2023) e quindi di pianificare meglio l'intera riemersione della propria posizione fiscale.

Più in particolare le violazioni comprese nella sanatoria sono:

  • Mancata memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi telematici ovvero memorizzazione con dati incompleti o non veritieri;
  • Mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali ovvero nell'emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali;
  • Omessa annotazione sul registro d'emergenza in caso di mancato o irregolare funzionamento dei misuratori fiscali.

Lo strumento che si può utilizzare per la regolarizzazione delle predette violazioni è quello del ravvedimento operoso ordinario previsto dall'art. 13 del Dlgs 472/97. L'istituto, però, con riferimento alle specifiche violazioni non è, di norma, accessibile nel caso in cui la violazione sia stata già constatata per espressa previsione dello stesso art. 13, comma 1, lett. b quater del Dlgs 472/97.

Tale disposizione prevede, infatti, che in caso di constatazione della violazione la regolarizzazione è possibile per tutti gli errori e le omissioni anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo ad eccezione delle violazioni di cui all'art. 6, comma 2 bis - limitatamente all'ipotesi di omessa memorizzazione ovvero di memorizzazione con dati incompleti o non veritieri - e comma 3 del Dlgs 471/97.

L'obiettivo, proprio, della norma appena approvata è quello di togliere questa limitazione ammettendo al ravvedimento operoso anche le ipotesi oggi escluse. 

La disposizione, però, impone dei precisi termini che devono essere osservati per evitare la perdita del beneficio. Infatti, oltre alla limitazione temporale delle violazioni sanabili (1 gennaio 2022 - 30 giugno 2023), la norma dispone che l'ammissione al ravvedimento è possibile anche se le stesse siano già state constatate entro la data del 31 ottobre 2023 e a condizione che non siano state già oggetto di contestazione alla data del perfezionamento del ravvedimento che deve avvenire entro il 15 dicembre 2023.

Pertanto, il contribuente deve fare attenzione a quali atti gli sono stati notificati per distinguere le situazioni in cui la violazione è stata solo constatata (ad esempio nel caso di notifica di PVC da parte della amministrazione finanziaria) ovvero sia già stata contestata (ad esempio in presenza di un atto di liquidazione ovvero di un avviso di accertamento). 

I benefici che si ottengono dalla regolarizzazione sono di due tipi. Il primo interviene direttamente sull'ammontare della sanzione, in quanto l'accesso al ravvedimento determina la riduzione della sanzione ad un quinto del minimo applicabile. La riduzione come si capisce è di gran lunga inferiore a quella prevista per il ravvedimento operoso speciale della finanziaria del 2023 che prevede una riduzione ad un diciottesimo della saznione minima applicabile.

La seconda è, particolarmente interessante, perché esclude la rilevabilità delle violazioni regolarizzate dall'applicazione della sanzione accessoria prevista dall'art. 12, comma 2 del Dlgs 471/97. Questa norma, come si ricorda, prevede che, se nel corso di un quinquennio sono state constatate quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere ricevuta o scontrino fiscale, sia disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività per un periodo da 3 giorni ad un mese.

Studio Santacroce&Partners

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