Digitalizzazione anche nei trasporti internazionali di merci su strada con possibilità di gestione degli stessi con una lettera di vettura in formato elettronico: considerata l’imminente ratifica dell’adesione al Protocollo addizionale del 20 febbraio 2008 alla Convenzione, del 19 maggio 1956, sul contratto di trasporto internazionale di merci su strada, anche gli operatori nazionali potranno quindi formare, ricevere e gestire in modalità completamente informatizzata le lettere di vettura, analogamente a quanto accade da tempo in altri Paese europei ed extra-UE già aderenti.
Ciò favorirà una migliore integrazione delle informazioni con automatismi sempre più sviluppati, garantendo un superamento dei documenti cartacei, una contestuale riduzione dell’impatto ambientale e la possibilità di ottenere e fornire, ad esempio, la prova delle cessioni intra-UE secondo il regolamento UE 2018/1912 del 4 dicembre 2018. La ratifica risponde anche alcuni degli obiettivi fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e cioè la semplificazione delle procedure logistiche e la digitalizzazione dei documenti che interessano il flusso, con previsione dell’adozione della lettera di vettura elettronica entro il 2024.
Dalla lettura del protocollo addizionale emerge con tutta evidenza la libertà lasciata agli operatori circa i meccanismi e le tecnologie da utilizzare a tal fine, richiedendosi tuttavia l’utilizzo di una firma elettronica avanzata, secondo le caratteristiche e i requisiti fissati dal regolamento e-IDAS n. 910/2014, per garantire l’autenticazione delle informazioni dichiarate. Ciò potrebbe determinare la necessità avvertita dal mercato di individuare soluzioni comunque condivise o a maggiore diffusione considerata la libertà delle parti contrattuali di definire le caratteristiche e le tecnologie informatiche di cui avvalersi.
Ad ogni modo, la lettera di vettura elettronica assumerà pieno valore legale analogo a quello della CMR cartacea, rivoluzionando la filiera della logistica semplificandone e velocizzandone le procedure.
La lettera di vettura elettronica è definita infatti come quella emessa mediante una comunicazione elettronica dal vettore, dal mittente o da qualsiasi altra parte interessata all'esecuzione di un contratto di trasporto al quale si applica la Convenzione. Comunicazione dati, sottoscrizione elettronica ai fini dell’attestazione di ricezione, monitoraggio delle spedizioni anche con orario di consegna costituiranno infatti tutti elementi informatici racchiusi in un file elettronico a disposizione di tutta la filiera.
Viene invece lasciata all’autonomia delle parti contrattuali la definizione delle procedure e la loro attuazione quanto al metodo per compilare e consegnare la lettera di vettura elettronica alla parte abilitata, l’individuazione delle modalità per assicurare l’integrità dei dati e la titolarità dei diritti derivanti dalla e-CMR, nonché le modalità per confermare l’avvenuta consegna delle merci.
L'integrità delle informazioni è garantita se le stesse rimangono complete e non sono alterate, ad eccezione di ogni aggiunta e modifica effettuata nel corso normale della comunicazione, conservazione e consultazione. Le disposizioni in vigore in tema di lettera di vettura internazionale non vengono quindi modificate, ma solamente integrate con possibilità di registrare e gestire elettronicamente i dati della lettera di vettura funzionali a documentare la presa in consegna delle merci, le attività realizzate dal vettore e configurandosi come contratto di trasporto internazionale.
Rispetto alla lettera di vettura cartacea, l’e-CMR garantisce un elevato, se non assoluto, grado di trasparenza in ragione della trasmissione elettronica di informazioni tra aziende con piena interoperabilità dei relativi dati, determinando anche un indubbio abbattimento dei costi di gestione.