DDT: processi di digitalizzazione

DDT: processi di digitalizzazione

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Di Mastromatteo Alessandro

Digitalizzazione anche dei flussi nazionali documentati con documento di trasporto: le modalità adottate dagli operatori nazionali sono le più disparate non esistendo un vincolo normativo in tal senso.

Si va dal mutuare l’operatività analogica ad oggi utilizzata avvalendosi di app proprietarie con caricamento del ddt in formato .pdf, cui far apporre una firma elettronica ed eventuali annotazioni a destino, a soluzioni pienamente integrate nei sistemi gestionali degli operatori logistici, dei fornitori e dei centri di distribuzione avvalendosi di messaggi elettronici strutturati, DesAdv - Despatch Advice e RecAdv – Receving Advice, trasferiti e scambiati tramite l’infrastruttura Peppol.

La carenza di un sistema e di un linguaggio condiviso, ovvero imposto dal legislatore, a livello nazionale potrebbe rappresentare un ostacolo al pieno sviluppo della digitalizzazione dei documenti di trasporto, potendosi trovare gli operatori a dover moltiplicare i meccanismi di gestione e di scambio documentale a seconda della controparte contrattuale con cui si trovano a interagire.

E’ anche vero che l'obbligo generalizzato di far scortare i beni viaggianti da un documento di accompagnamento è venuto meno con l'emanazione del D.P.R. 14 agosto 1996, n. 472 il quale, abrogando le disposizioni di cui al D.P.R. 6 ottobre 1978, n. 672, ha fatto venire meno l'obbligo di emissione della bolla di accompagnamento. I beni viaggianti, in linea di principio, non devono infatti essere più obbligatoriamente assistiti da documento accompagnatorio. Il DDT costituisce pertanto, dal punto di vista fiscale, un documento contabile di consegna emesso in relazione alla movimentazione di beni, con emissione obbligatoria esclusivamente in caso di fatturazione differita e di movimentazione dei beni a titolo non traslativo della proprietà.

Il documento di trasporto può essere inoltre emesso in forma libera (dunque, senza vincoli di forma, dimensioni o tracciato) ma deve contenere obbligatoriamente data e numero; generalità dei soggetti coinvolti nell'operazione (cedente, cessionario, eventuale impresa incaricata del trasporto); descrizione della natura, qualità e quantità dei beni ceduti. Il ddt assume invece rilievo dal punto di vista civilistico, in caso di contestazioni circa natura, quantità e qualità dei beni compravenduti.

Considerata la libertà di forma del ddt, è possibile la sua gestione in formato elettronico: in questo senso la stessa Guardia di Finanza, con la circolare n. 1/2018, ha ricordato la funzionalità dalla stessa realizzata e denominata “documento di trasporto” nell’ambito dell’applicativo MUV-Web dell’Anagrafe Tributaria, per agevolare e rendere più celere l’interscambio informativo tra i Reparti, permettendo di trasmettere esclusivamente in via telematica i dati relativi ai controlli su strada. Controlli che potrebbero essere favoriti e realizzati mettendo a disposizione dei verificatori i dati del DDT.

 

Studio Santacroce&Partners

 

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