Credito d'imposta per adeguamento

Credito d'imposta per adeguamento

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Di Mastromatteo Alessandro

Ulteriore tassello per l’avvio entro fine anno della lotteria istantanea degli scontrini è la definizione delle modalità di attuazione del credito di imposta riconosciuto ai fini dell’adeguamento degli strumenti di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri: le relative regole sono stabilite dal provvedimento direttoriale n. 231943, pubblicato il 23 giugno 2023.

Sul documento commerciale dovrà infatti essere riprodotto un codice bidimensionale per ogni cessione di beni o prestazioni di servizi di importo pari o superiore ad un euro pagato interamente in modalità elettronica.

Occorrerà pertanto intervenire sui dispositivi di certificazione fiscale programmandoli in modo tale che siano in grado di controllare l’importo minimo e le modalità di pagamento, così da potere generare il codice bidimensionale da stampare sul documento rilasciato al cliente il quale potrà verificare subito l’eventuale vincita.

Il contrasto all’evasione viene infatti perseguito incentivando l’acquirente, con la prospettiva di una vincita immediata, a richiedere il rilascio di un documento commerciale pagando con uno strumento tracciabile e non in contanti. Allo scopo di favorire quindi l’adeguamento dei misuratori fiscali, a favore degli esercenti è riconosciuta la concessione di un contributo pari al 100 per cento della spesa sostenuta, per un massimo di 50 euro, per ogni misuratore fiscale.

Il contributo è concesso all’esercente come credito d’imposta di pari importo utilizzabile in compensazione tramite modello F24, a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell’IVA successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’adeguamento del misuratore fiscale e sia stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.

Per fruire in compensazione del credito di imposta, indicando, è obbligatorio l’utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate per il conferimento delle deleghe F24. Il credito di imposta non è tuttavia fruibile, e il relativo modello F24 è scartato, qualora, all’atto del conferimento della delega F24 e secondo l’ordine cronologico di presentazione, il plafond residuo dello stanziamento dedicato risulti incapiente rispetto all’importo del credito stesso.

Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello, tramite apposita ricevuta consultabile attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.

In tema di tracciabilità dei pagamenti del corrispettivo dovuto per l’adeguamento occorre utilizzare assegni, bancari e postali, circolari e non, vaglia cambiari e postali, nonché, a titolo esemplificativo, addebito diretto, bonifico bancario o postale, bollettino postale, carte di debito, di credito, prepagate, ovvero altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente.

Studio Santacroce&Partners

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