Tipologie, efficacia giuridica e valore probatorio delle firme elettroniche

Tipologie, efficacia giuridica e valore probatorio delle firme elettroniche

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Di Mastromatteo Alessandro

Sottoscrivere elettronicamente un documento non costituisce di per sé semplicemente un’azione, ma è un processo informatico che permette di associare i dati utili a identificarne il sottoscrittore.

Il processo di generazione della firma determina quindi anche l’espressione della volontà di sottoscrivere il documento. Sulla base della normativa unionale di cui al regolamento e-IDAS e di quella nazionale dettata dal CAD – Codice dell’Amministrazione Digitale, è possibile individuare cinque diverse tipologie di firma elettronica, le quali consentono di raggiungere tale obiettivo in modo più o meno certo.

I documenti informatici possono infatti essere sottoscritti con firma elettronica (“semplice”); con FEA - firma elettronica avanzata; con FEQ - firma elettronica qualificata (o firma digitale) e formati e sottoscritti con identificazione informatica dell’autore (SPID). Quanto agli effetti giuridici, gli stessi possono differenziarsi in ragione della tipologia di firma utilizzata ed in particolare: in caso di utilizzo di una firma elettronica semplice, l’idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità.

Se si utilizza invece una firma elettronica avanzata, i documenti sottoscritti con tale tipologia di firma soddisfano il requisito della forma scritta e hanno l’efficacia prevista dall’art. 2702 del Codice civile, con onere tuttavia della parte che vuole avvalersi degli effetti giuridici di tale firma di dimostrare la conformità con quanto prescritto dal D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e cioè, tra gli altri, l’adesione del sottoscrittore al sistema di firma proposto e l’acquisizione del documento di identità dello stesso.

Se invece si utilizza una firma elettronica qualificata ovvero una firma digitale, i documenti così sottoscritti soddisfano il requisito della forma scritta e hanno anch’essi l’efficacia prevista dall’art. 2702 del Codice civile, ma l’utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare della firma elettronica, salvo che questi dia prova contraria.

Quindi, ai fini del disconoscimento, è l’apparente sottoscrittore (il soggetto cui la firma afferisce) che ha l’onere di dimostrare che tale firma digitale non sia stata generata da lui. Il titolare della firma che intende disconoscerla ha solo due alternative: dichiarare di non aver mai richiesto la firma digitale al certificatore accreditato o dimostrare che è stato vittima di furto o sottrazione temporanea del dispositivo e dei relativi codici per il suo utilizzo.

Studio Santacroce&Partners

 

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