Incrocio tra l'importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate con strumenti di pagamento elettronico e i dati fiscali delle fatture elettroniche e dei corrispettivi giornalieri: con il provvedimento direttoriale n. 352652, pubblicato ieri 3 ottobre 2023, l'Agenzia delle Entrate individua le modalità con cui sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici, le informazioni derivanti dal confronto mensile tra i pagamenti elettronici ricevuti e le fatture elettroniche emesse e\o i corrispettivi telematici trasmessi dal contribuente.
Destinatari delle comunicazioni saranno tutti i contribuenti per i quali l'ammontare dei pagamenti elettronici mensili risulti superiore all'ammontare complessivo delle transazioni economiche certificate fiscalmente nello stesso periodo.
Gli elementi e le informazioni comunicati daranno di conseguenza al contribuente la possibilità di rimediare ad eventuali errori od omissioni, mediante l'istituto del ravvedimento operoso. Al riguardo, nella stessa giornata di ieri con un apposito comunicato stampa, le Entrate hanno ricordato la possibilità di regolarizzare la mancata certificazione dei corrispettivi avvalendosi del ravvedimento operoso, per le violazioni commesse dal 1° gennaio 2022 sino al 30 giugno 2023 secondo quanto dettato dall'articolo 4 del decreto-legge energia n. 131 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 settembre 2023. Tramite l'istituto del ravvedimento operoso, dal 30 settembre è possibile, perciò, beneficiare della riduzione delle sanzioni regolarizzando la mancata, irregolare, incompleta o non tempestiva memorizzazione o trasmissione dei dati dei corrispettivi telematici come sanzionate dall'articolo 6, commi 2-bis e 3, del decreto legislativo n. 471 del 1997.
La regolarizzazione è anche possibile se la violazione risulti essere già stata constatata con un processo verbale dall'amministrazione finanziaria ma non ancora contestata con l'irrogazione delle sanzioni previste. La stessa notifica di una comunicazione di compliance da parte del fisco non osta al ravvedimento operoso. Quindi un contribuente che abbia subito un accesso con contestazione della mancata certificazione delle operazioni realizzate, e quindi non documentate con rilascio di uno scontrino elettronico, potrebbe regolarizzare il comportamento omissivo tenuto versando la sanzione in misura ridotta. Il ravvedimento può infatti avere ad oggetto anche eventuali violazioni già constatate fino alla data del 31 ottobre 2023, a condizione che la regolarizzazione venga effettuata entro il 15 dicembre 2023.
La semplice constatazione dei fatti contestati, e quindi ad esempio l'evidenza di una mancata certificazione di un corrispettivo, non esclude pertanto il ricorso al ravvedimento operoso. Si configura invece una causa di preclusione alla regolarizzazione quando il contribuente, dopo il controllo e la consegna di un processo verbale di constatazione, sia stato raggiunto anche dalla notifica di un avviso di accertamento, di contestazione della sanzione, di recupero del credito d'imposta, di una cartella di pagamento o dal ricevimento di una comunicazione bonaria inerente al controllo formale e, quindi, ci si trovi in una fase di contestazione della violazione stessa. Le violazioni regolarizzabili non devono infatti essere state già oggetto di contestazione alla data del perfezionamento del ravvedimento, il quale deve avvenire entro il 15 dicembre 2023.
Le violazioni così regolarizzate non saranno inoltre considerate nel computo ai fini dell'applicazione della sanzione accessoria della sospensione dell'attività. Infatti, quando il ravvedimento ha ad oggetto le violazioni relative agli obblighi di emissione della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale, ovvero quelle relative all'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, di queste ultime non si tiene conto ai fini del computo per l'irrogazione della sanzione accessoria della sospensione dell'attività prevista dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 471 del 1997.