Verifica con cadenza mensile di eventuali scostamenti tra l'ammontare dei pagamenti elettronici ricevuti e l'importo di imponibile e IVA desunti dai dati delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici: tali informazioni, elaborate dall'Agenzia delle Entrate sulla base dei dati in suo possesso, saranno messe infatti a disposizione del contribuente chiamato a segnalare eventuali elementi, fatti e circostanze utili a giustificare le differenze rilevate oppure, in alternativa, ad avvalersi del ravvedimento operoso.
Il provvedimento direttoriale n. 352652 pubblicato il 3 ottobre 2023 richiama, nella parte motiva, anche la possibilità di riduzione delle sanzioni per le violazioni correlate alla mancata, irregolare, incompleta o non tempestiva memorizzazione o trasmissione dei dati dei corrispettivi telematici commesse nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023 secondo quanto da ultimo disposto dal decreto-legge energia n.131 del 29 settembre scorso.
L'incrocio delle basi dati di cui dispone il fisco, tenuto conto anche dei pagamenti elettronici mediante POS, mensilmente comunicati dagli operatori finanziari, fornisce quindi elementi utili ai contribuenti per rimediare ad eventuali errori o omissioni. Si tratta di un ulteriore tassello nella direzione tracciata, già a partire dalla legge di bilancio 2015, ed in particolare dall'articolo 1, commi 634-636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, di favorire la compliance stimolando l'assolvimento degli obblighi tributari e favorendo l'emersione spontanea delle basi imponibili comunicando i dati di cui il fisco dispone e sui cui può fondare eventuali recuperi.
In questro senso, il provvedimento da ultimo licenziato dalle Entrate muove dai dati comunicati dagli operatori finanziari relativi all'importo complessivo giornaliero registrato dai POS sulla base dell'obbligo introdotto dall'articolo 22, comma 5 del decreto-legge n. 124 del 2014.
I prestatori di servizi di pagamento - PSP sono infatti tenuti ad inviare alle Entrate i dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico messi a disposizione agli esercenti, oltre all'importo delle transazioni giornaliere effettuate mediante tali strumenti.
Secondo i provvedimenti direttoriali attuativi di tale misura, la trasmissione dei dati ha permesso inizialmente il recupero delle informazioni legate alle transazioni realizzate dal 1° gennaio 2022 in avanti, per poi a regime prevedere un invio mensile entro il terzo giorno lavorativo successivo alla data di contabilizzazione. I contribuenti saranno quindi a conoscenza dei medesimi dati di cui le Entrate dispongono e delle elaborazioni, confronti ed incroci che ne derivano ai fini di eventuali recuperi. La lettera di compliance indicherà, tra gli altri, l'anomalia riscontrata, le istruzioni per regolarizzare errori o omissione attraverso il ravvedimento operoso.
Gli elementi informativi di dettaglio saranno invece consultabili nel proprio cassetto fiscale o su "fatture e corrispettivi", con evidenza dell'elenco dei mesi dell'anno in cui si è verificata la presunta anomalia, dell'ammontare giornaliero dei pagamenti elettronici, al netto di eventuali storni e della differenza, calcolata su base mensile, tra l'importo del pagamento tracciato e la somma di imponibile e IVA desunti dalle fatture elettroniche emesse e dai corrispettivi telematici trasmessi, oltre agli identificativi dei POS a cui i pagamenti elettronici sono riferiti.