Ravvedimento operoso per corrispettivi telematici

Ravvedimento operoso per corrispettivi telematici

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Di Santacroce Benedetto, Mastromatteo Alessandro

Ricevere una lettera di compliance fondata sul disallineamento tra i dati dei pagamenti elettronici e la certificazione fiscale delle operazioni non preclude, ma anzi favorisce, il ricorso al ravvedimento operoso. 

L'articolo 4 del decreto-legge energia n. 131 del 2023 ammette alla definizione anche i contribuenti che, dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023, hanno commesso una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi, anche se le stesse siano già state constatate non oltre la data del 31 ottobre 2023 e sempreché le stesse non siano state già contestate alla data del perfezionamento del ravvedimento.

La novità risiede nella possibilità di avvalersi del ravvedimento anche da parte degli esercenti nei cui confronti sia stata già constatata la violazione o a cui verrà constatata mediante verbale fino al 31 ottobre 2023, i quali sarebbero stati invece esclusi secondo quanto ordinariamente dispone l'articolo 13, comma 1 lett. b-quater del decreto legislativo n. 472 del 1997.

Il ravvedimento operoso potrà qundi essere perfezionato anche se la violazione è già stata constatata o se sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza. Il ravvedimento è precluso invece se è stato notificato un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, così come il ricevimento di comunicazioni di irregolarità, quali gli avvisi bonari, e degli esisti del controllo formale.

Con il ravvedimento operoso si beneficia della riduzione delle sanzioni, previo pagamento integrale delle imposte e degli interessi legali. In caso di omessa o infedele memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi telematici, il ravvedimento determinerà perciò la riduzione ad un ottavo o ad un settimo, a seconda che la violazione sia stata commessa nel 2023 o nel 2022, della sanzione irrogabile pari al novanta per cento dell'imposta corrispondente all'importo non memorizzato o trasmesso. 

Oltre all'IVA, ci si dovrà ravvedere anche quanto alle imposte dirette, adeguando gli importi da versare a saldo per il periodo di imposta 2022 e per il primo acconto del 2023. Sotto il profilo dichiarativo, occorrerà intanto sanare l'infedele dichiarazione IVA per il 2022, presentata entro lo scorso mese di Aprile 2023, versando un ottavo della sanzione del 90 per cento commisurata alla maggior imposta dovuta o alla differenza di credito utilizzato ai sensi dell'articolo 5 comma 4 del decreto n. 471. 

Il ravvedimento dovrà riguardare anche gli omessi versamenti derivanti dalle liquidazioni periodiche che, secondo l'articolo 13 del decreto legislativo n. 471, sono puniti con una sanzione tra il trenta per cento di ogni importo non versato, ridotta al quindici per cento se si interviene entro novanta giorni dalla violazione, con ulteriore riduzione ad un ottavo o ad un settimo a seconda che il periodo interessato sia il 2023 o il 2022.

Non avendo invece ancora presentato il modello Redditi, in scadenza per il 2022 al prossimo 30 novembre 2023, non si dovrà invece sanare, perché non commessa, la violazione per infedele dichiarazione ai fini delle imposte dirette.

Infine, le violazioni sanate attraverso il ravvedimento operoso non rilevano ai fini del computo per l'irrogazione delle sanzioni accessorie di sospensione della licenza o dell'esercizio dell'attività commerciale, previste dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n.471 del 1997.

Studio Santacroce&Partners

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