Commento risposta 445 liquidazione Iva di gruppo e operazione straordinaria

Commento risposta 445 liquidazione Iva di gruppo e operazione straordinaria

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Di Santacroce Benedetto, Ficola Simona

Partecipazione alla liquidazione Iva di gruppo senza soluzione di continuità per la controllata che ha incorporato società esterne alla procedura, di cui la controllante detiene il controllo da meno di un anno.

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta 445 di ieri, ha fornito un interessante chiarimento in tema di liquidazione Iva di gruppo ed operazioni straordinarie.

E' noto infatti che nell'ambito della procedura di liquidazione Iva di gruppo, di cui all'art. 73 del decreto Iva, le società legate da rapporti di controllo ed in possesso di determinati requisiti, possono procedere alla liquidazione Iva di gruppo mediante compensazione dei debiti e dei crediti risultanti dalle liquidazioni di tutte le società partecipanti e da queste trasferite al gruppo.

Tutto ciò al fine di agevolare i gruppi societari che, in tal modo, riescono a compensare le situazioni creditorie in capo ad alcune società con quelle debitorie di altre.

Tuttavia, con riferimento ai requisiti soggettivi per accedere alla procedura, la norma prevede che si considerano controllate soltano le società le cui azioni o quote sono possedute per una percentuale superiore al cinquanta per cento del loro capitale, almeno dal 1° luglio dell'anno solare precedente, dalla società controllante o da un'altra società da questa controllata.

Ciò in quanto, per motivi di cautela fiscale, sono escluse le società che sono vincolate tra loro solo occasionalmente e temporaneamente. 
Ebbene, nel caso oggetto di interpello, le società incorporate dalla controllata, a seguito di un'operazione di fusione, non erano controllate direttamente o indirettamente dalla controllante e, inoltre, avevano maturato un credito Iva nel corso dell'anno solare antecedente all'incorporazione.

Ad avviso dell'Agenzia, pur riconoscendo la possibilità in capo alla controllata incorporante di continuare a partecipare alla liquidazione Iva di gruppo, anche a seguito della incorporazione di due società che non erano controllate dalla controllante, il credito maturato dalle incorporate non può confluire nell'Iva di gruppo, potendo unicamente essere utilizzato in compensazione orizzontale dall'incorporante, ovvero essere richiesto a rimborso al verificarsi dei presupposti.

L'incorporante può far confluire nella propria liquidazione solo il credito o il debito derivante dalle operazioni compiute dall'incorporata nel mese o trimestre in corso alla data in cui ha effetto l'incorporazione.

Sul punto, si auspica che in sede di attuazione della delega fiscale, anche questo aspetto venga analizzato, al fine di considerare l'ingresso in una procedura di liquidazione Iva di gruppo, come presupposto ulteriore per poter procedere a richiedere il rimborso integrale dell'imposta che non può essere trasferita alla procedura.

Studio Santacroce & Partners

 

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