L'imposta di bollo sui contratti di appalto del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023) anche in caso di presentazione alla registrazione, sia presso gli uffici, sia con modalità telematiche, è sempre dovuta in base agli scaglioni della tabella di cui all'allegato I.4 al nuovo codice ed è esclusa l'applicazione dell'imposta come per gli altri atti che non rientrano nella speciale disciplina.
La risposta ad interpello 446 del 9 ottobre 2023 precisa che se il contratto rientra fra quelli disciplinati dall'articolo 18 del D.lgs. 36/2023 (CCP) in sede di eventuale registrazione non deve essere applicata l'imposta di bollo finora richiesta per l'espletamento della relativa formalità.
E' dovuta solo quella corrisposta dall'appaltatore in unica soluzione, con il modello F24Elide (provvedimento n. 240013/2023 e risoluzione 37/E/2023), in occasione della stipula, in base alla tabella per fasce del corrispettivo massimo al netto dell'Iva del contratto di appalto, con esenzione per i contratti con corrispettivo inferiore a 40.000 euro (meglio se il ricorrere dell'agevolazione viene indicato nel testo).
Come ricordato dalla risposta ad interpello in esame, la circolare 22/E/2023 aveva già chiarito che nel caso di contratto rogato o autenticato da un notaio o altro pubblico ufficiale, registrato con procedura telematica, l'imposta di bollo è versata con le modalità telematiche ivi previste, unitamente agli altri tributi dovuti (articolo 3bis D.lgs. 463/1997); l'ammontare non sarà pari a 45 euro ma corrispondente alla nuova misura dello scaglione crescente.
L'allegato I.4 al CCP ha sostituito per tali contratti e procedimenti le modalità di calcolo e versamento dell'imposta di bollo di cui al Dpr. 642/1972 per cui sostenere una differente tesi determinerebbe un fenomeno di doppia imposizione su tutti gli atti sottoposti a registrazione.
Le nuove regole, come precisato dalla circolare 22/E/2023, si applicano solo ai contratti derivati dai procedimenti avviati dal 1° luglio 2023, per cui nei contratti di affidamento e appalto derivati dai procedimenti avviati fino al 30 giugno 2023 (in base al D.lgs. 50/2016) l'imposta di bollo è dovuta solo con le regole ordinarie del Dpr. 642/1972 a prescindere dalla formalità della registrazione.
In sostanza, la formalità di registrazione del contratto di appalto, obbligatoria in termine fisso o facoltativa in caso d'uso, non incide sulla misura e modalità di assolvimento dell'imposta di bollo che viene canalizzata in base alle eventuali regole ordinarie o speciali proprie della tipologia di contratto.