Stop a microplastiche e glitter con decorrenza immediata, senza deroghe per ordini e contratti in corso, con effetti immediati per i settori della moda, cosmetica, prodotti per la casa o addobbi, feste e altre minuterie.
Dal 17 ottobre scorso, infatti, è in vigore il regolamento REACH 1907/06, nella versione aggiornata con le modifiche intervenute in data 17.9.23 con il Reg. UE 2055/23. Con questa disposizione, per la verità con una atipica e discutibile scelta in termini di tempistica di entrata in vigore e gradualità della misura (non ultimo, senza considerare le prossime festività natalizie), è stato aggiornato l'elenco delle sostanze vietate ai fini REACH, aggiungendo la nuova restrizione n. 78, concernente l'immissione in consumo di prodotti che contengono microparticelle di polimeri sintetici (microplastiche) non biodegradabili e non solubili.
Pertanto, questi prodotti non possono più essere importati nell'UE. Come chiarito da comunicato dell'Agenzia Dogane Monopoli pubblicato ieri (25.10.2023), il divieto deve intendersi immediato, ma riservato ai prodotti non ancora immessi in libera pratica (dunque quelli ordinati, viaggianti, in regime sospensivo), restando salvi quelli oggi già in commercio.
Sul piano oggettivo, ragionando in negativo, deve rilevarsi che la nuova disposizione si presenta molto tecnica e, dunque, deve essere compiutamente analizzata dagli operatori.
Non tutte le microplastiche sono interdette all'import, restando per esempio esclusi:
- i polimeri risultato di un processo di polimerizzazione che ha avuto luogo in natura;
- polimeri degradabili;
- polimeri aventi una solubilità superiore a 2 g/l;
- polimeri che non contenfono atomi di carbonio nello loro struttura chimica.
In realtà, le specifiche tecniche delle sostanze interdette sono ben più complesse e solo un'analisi accorta può intercettare i prodotti inibiti. Tra questi, però, è comunemente individuato il c.d. glitter che, nella sua forma classica, come conferma la Dogana richiamando le linee guida UE in materia, rientra nell'ambito della restrizione.
Precisa ancora l'autorità doganale - e qui sta il punto di rischio rilevante - che "laddove il glitter è parte integrante di un articolo la restrizione non si applica in quanto gli articoli sono fuori campo di applicazione della restrizione. Se il glitter non è parte integrante di un articolo a cui il glitter è apposto la restrizione si applica".
Chiude il comunicato con un avviso chiaro: posto che è responsabilità del produttore o importatore UE di un oggetto decidere se un oggetto ricada nella restrizione, "si consiglia vivamente di documentare tali decisioni, poiché ciò facilita la dimostrazione della conformità al REACH nei confronti dei clienti e delle autorità di controllo."