Incentivi fiscali, compatibilità Ue per il riconoscimento immediato

Incentivi fiscali, compatibilità Ue per il riconoscimento immediato

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Di Santacroce Benedetto, Lodoli Lorenzo

Per assicurare alle imprese la certezza dei regimi di favore accordati è necessario che gli incentivi fiscali siano sempre compatibili con la disciplina unionale degli aiuti di Stato. 

L'articolo 3 dello schema di Dlgs sull'internazionalizzazione, di attuazione della legge delega 111/2023, prevede che tutti gli incentivi di natura fiscale riconosciuti alle imprese e ai lavoratori autonomi debbano essere riconosciuti nel rispetto delle condizioni previste dagli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

Questo per dare maggiori certezze alle imprese che, soprattutto con il proliferare delle agevolazioni collegate alla crisi Covid e Ucraina, si sono trovate a usufruire di incentivi, anche fiscali, senza avere certezze riguardo ai massimali utilizzabili, al regime unionale applicabile (de minimis, Temporary framework Covid e Crisis o Gber) e con la necessità, spesso, di confrontarsi con l'esistenza o meno dell'autorizzazione da parte della Commissione europea.

L'articolo 3 in commento prevede che gli incentivi fiscali possono essere riconosciuti solo in presenza di una delle seguenti condizioni: 

  • autorizzati dalla Commissione europea (articolo 108, paragrafo 3, Tfue);
  • previsti nel rispetto delle condizioni al capo I e II del regolamento Ue 651/2014 (cosiddetto regolamento Gber);
  • previsti nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dal regolamento Ue 1407/2013 (cosiddetto regolamento "de minimis".

In questo modo è stata scritta dal legislatore la road map che gli enti e le amministrazioni pubbliche, preposte alla formulazione, ideazione e introduzione degli incentivi fiscali, devono rispettare prima di riconoscerli.

Ricordiamo che la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato (articolo 107 e seguenti, Tfue) rileva anche ai fini delle imposte dirette quando le agevolazioni fiscali sono selettive e non destinate alla generalità dei contribuenti.

In base all'articolo 107, salvo particolari deroghe, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati sotto qualsiasi forma che, favorendo alcune imprese o produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

Le misure con queste caratteristiche costituiscono aiuti di Stato e pertanto, per essere concesse, devono essere soggette a una preventiva notifica alla Commissione europea a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, Tfue, ed è vietato dare esecuzione alla misura notificata prima della decisione finale di autorizzazione della Commissione.

Tuttavia, secondo il disposto dell'articolo 109 del Trattato, il Consiglio può determinare le categorie di aiuti dispensate dall'obbligo di notifica e adottare regolamenti specifici per queste categorie di aiuti di Stato. Al riguardo c'è il regolamento 651/2014 nel quale alcune categorie di aiuti sono considerate compatibili con il mercato interno (come Pmi, finalità  regionali, ricerca e sviluppo, innovazione, energia elettrica da fonti rinnovabili ed efficienza energetica, formazione e assunzione di lavoratori svantaggiati eccetera), senza necessità di notifica.

Altra particolare categoria è costituita dagli aiuti de minimis, ovvero gli aiuti che non superano un importo prestabilito e sono concessi a un'impresa unica in un determinato arco di tempo, che non sono soggetti alla procedura di notifica.

L'importo complessivo degli aiuti de minimis a un'impresa unica però non può superare i 200mila euro in tre esercizi finanziari.

Ciò che le amministrazioni e lo stesso legislatore dovranno fare, proprio in applicazione di quanto previsto dalla legge delega (articolo 9, comma 1, lettera h), sarà individuare incentivi e agevolazioni fiscali nelle materie e alle condizioni previste dal regolamento 651/2014, così da riconoscerli immediatamente alle imprese senza dover procedere alla preventiva notifica o senza dover attestarsi sui limiti di importo e tempo previsti dal De minimis.

In questo caso sarà però necessario che gli incentivi rispettino sia le condizioni generali sulle soglie, sulla trasparenza, sugli effetti all'incentivazione e sull'intensità sia sui relativi controlli previsti dal regolamento Gber.

Studio Santacroce & Partners

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