Non andrà in scadenza il prossimo 30 novembre 2023 il versamento del secondo acconto derivante dalla dichiarazione dei redditi: l'articolo 4 del decreto Anticipi, di accompagnamento alla legge di Bilancio del 2024, ha portato il nuovo termine al 16 gennaio.
Tale rinvio riguarda i contribuenti in possesso del numero di partita Iva che pertanto potranno oprare, per effettuare il versamento del secondo acconto Irpef 2023, per la scadenza del 16 gennaio 2024.
Sarà inoltre possibile versare quanto eventualmente dovuto in cinque rate di eguale importo anzichè in un'unica rata.
Ad oggi dovrebbe essere una novità circoscritta al solo anno 2023, acconti dovuti in base al modello Redditi 2023.
I SOGGETTI CHE POSSONO USUFRUIRE DEL RINVIO
L'ambito applicativo della novità è limitato ai soli acconti dovuti per il periodo di imposta 2023 e alla seconda rata dovuta dalle persone fisiche titolari di partita Iva con alcuni ulteriori limiti.
L'articolo 4 al comma 1 infatti si rivolge esclusivamente alle sole "persone fisiche titolari di partita Iva che nel periodo d'imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a centosettantamila euro".
Restano pertanto esclusi tutti i soggetti che non rientrano nel dettato della norma per i quali il versamento della seconda rata di acconto rimane fermo al 30 novembre 2023.
Il rinvio dovrebbe avere riguardo anche per i contribuenti forfetari i cui tributi autoliquidati risultano dalla dichiarazione dei redditi 2023.
Dovranno invece rispettare la scandeza ordinaria i seguenti soggetti:
- le persone fisiche titolari di partita Iva che nell'anno 2022 hanno però dichiarato compensi o ricavi superiori a 170mila euro;
- le persone fisiche che non sono titolari di partita Iva indipendentemente dal tipo di reddito prodotto;
- i soggetti diversi dalle persone fisiche, quindi le società di capitali, le società di persone e gli enti commerciali o non commerciali. Si ritiene che dovrebbero restare esclusi anche i soci/associati di società e associazioni i cui redditi sono tassati per trasparenza ai sensi del Tuir se non fossero titolari di una posizione personale.
Considerando che la norma fa espresso riferimento al concetto di "ricavi o compensi", al fine di valutare se è stata superata o meno la soglia dei 170mila euro, i professionisti dovrebbero analizzare l'ammontare dei compensi indicati in dichiarazione nel rigo RE2 "Compensi derivanti dall'attività professionale o artistica".
Infine si evidenzia che il dato testuale della norma fa espresso riferimento al "versamento della seconda rata di acconto" pertanto dovrebbero essere esclusi dal differimento del termine anche tutti i contribuenti che al 30 giugno 2023 non hanno versato la prima rata.
I LIMITI: ESCLUSI I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
Dal punto di vista oggettivo la norma richiama espressamente il "versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi Inail".
La norma che ha introdotto la proroga riguarda l'Irpef ma anche le imposte sostitutive del regime sui redditi, quali a titolo esemplificativo il regime forfetario o regime di vantaggio, cedolare secca per gli immobili concessi in locazione Ivie, Ivafe.
Pertanto, posto il riferimento all'acconto dovuto "in base alla dichiarazione dei redditi", una volta sussistente il requisito soggettivo il rinvio dovrebbe riguardare la seconda rata di acconto relativa a tutti i tributi liquidati nella dichiarazione dei redditi.
Non vi rientrano invece, come espressamente previsto dalla norma, i contributi previdenziali e i versamenti contributivi Inps e neanche i premi assicurativi Inail che dovranno essere versati integralmente secondo le misure attualmente in vigore.
LA PROCEDURA E IL VERSAMENTO
I soggetti che possono usufruire del rinvio possono valutare due differenti opportunità per il versamento del dovuto.
In primo luogo, possono procedere al versamento dell'intero acconto in un'unica soluzione entro il 16 gennaio 2024 usufruendo pertanto di una proroga di un mese e mezzo della seconda rata di acconto senza pagare alcun interesse.
Possono altresì decidere di rateizzare l'importo in cinque rate uguali mensili che vanno sempre a scadere il giorno 16 di ogni mese (16 gennaio, 16 febbraio, 16 marzo, 16 aprile e 16 maggio). In tale seconda evenienza sarà altresì necessario applicare sulle rate successive alla prima gli interessi di cui all'articolo 20, comma 2, del Dlgs 241/1997.
Ad oggi sono pari al 4% annuo in quanto l'articolo 5 del Dm 21 maggio 2009 ha previsto che "gli interessi per i pagamenti rateali, previsti dal citato articolo 20 sono dovuti nella misura del 4 per cento annuo".