Contrasto alle frodi Iva: Garanzia per il rappresentante nelle operazioni intracomunitarie

Contrasto alle frodi Iva: Garanzia per il rappresentante nelle operazioni intracomunitarie

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Di Santacroce Benedetto, Abagnale Anna

La mancata prestazione della garanzia del soggetto extra Ue blocca l'iscrizione al Vat information exchange system (Vies). Il legislatore nazionale richiede nuove garanzie, sul piano Iva, per le operazioni intra Ue rese da soggetti esteri e introduce obblighi ulteriori per i rappresentanti fiscali.

Lo schema di decreto legislativo sull'accertamento prevede, all'articolo 4, misure specifiche anche in riferimento all'imposta sul valore aggiunto, introducendo il comma 7-quater all'articolo 35 e un nuovo periodo all'articolo 17, comma 3, del Dpr 633/72.

Al fine di prevenire e contrastare le frodi e l'evasione d'imposta, per i soggetti extra Ue che intendono effettuare da o verso l'Italia operazioni intracomunitarie, tramite un rappresentante fiscale, sarà introdotto l'obbligo di prestare un'idonea garanzia. Sembrerebbe che la stessa diventerà un requisito necessario affinché i soggetti in questione possano iscriversi al Vies e dovrà essere prestata al momento dell'inizio (o variazione) dell'attività (articolo 35 Dpr 633/72) o, comunque, prima dell'iscrizione alla banca dati.

Il mancato rilascio della garanzia impedirà al soggetto estero di essere incluso nel Vies e, di conseguenza, di effettuare operazioni intra Ue.

Allo stesso fine antifrode rispondono i nuovi obblighi previsti in capo al rappresentante fiscale del soggetto estero. Nel momento in cui trasmette alle Entrate la dichiarazione di inizio (o variazione) attività, in cui risulti l'esercizio dell'opzione per l'inclusione del numero di partita Iva al Vies, questi dovrà verificare la completezza del corredo documentale e informativo prodotto dal contribuente extra Ue e la relativa corrispondenza alle notizie in suo possesso.

In generale, al rappresentante fiscale sarà richiesto di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), b), c) e d), decreto del ministero delle Finanze 168/1999, ovvero deve non aver riportato condanne o sentenze per reati finanziari; non aver procedimenti penali pendenti nella fase del giudizio per reati finanziari; non aver commesso violazioni gravi e ripetute alle disposizioni in materia contributiva e tributaria; non trovarsi in una delle condizioni previste dall'articolo 15, comma 1, della legge 55/90 (come sostituto dall'articolo 1 della legge 16/92). Laddove è una persona giuridica ad essere nominata quale rappresentante dell'ente incaricato.

Viene pure prevista, con l'introduzione del comma 7-quater all'articolo 11 del Dlgs 471/97, una sanzione fissa di 3 mila euro, laddove il rappresentante fiscale non adempia agli obblighi sopra indicati, con impossibilità di applicare l'istituto del cumulo giuridico (articolo 12 Dlgs 472/97).

La bozza di decreto rinvia poi la disciplina di dettaglio a successivi decreti dell'Economia, sia in riferimento alle modalità di prestazione della suddetta garanzia sia in riferimento ad una seconda garanzia, che in alcune circostanze, espletate con un successivo decreto, potrà essere richiesta allo stesso rappresentante fiscale affinché possa espletare il suo ruolo e sarà graduata in relazione al numero di soggetti rappresentati.

Insomma, un doppio grado di controllo a prevenzione delle frondi intra Ue: da un lato, sugli operatori (extra Ue) che, se vogliono operare all'interno del mercato unionale devono prestare idonea garanzia e, dall'altro, sui loro rappresentanti fiscali, responsabili della correttezza del quadro informativo richiesto a tal fine.

Studio Santacroce & Partners

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