Le risposte delle Entrate: il soggetto non residente deve registrarsi in Italia.
Di regola, quando un'operazione rileva nel territorio dello Stato e coinvolge un soggetto non residente nelle vesti di cedente/prestatore, gli obblighi relativi all'Iva si trasferiscono sul soggetto stabilito cessionario/committente.
Vi sono alcuni casi in cui l'identificazione del soggetto non residente, ovvero la nomina del rappresentante fiscale, è tuttavita necessaria.
Si tratta, sul lato attivo, delle ipotesi in cui il soggetto estero effettua cessioni di beni o prestazioni di servizi territorialmente rilevanti in Italia nei confronti di cessionari/committenti soggetti passivi, stabiliti fuori dal territorio dello Stato, o verso cessionari/committenti che non sono soggetti passivi.
Sul lato passivo, si pensi, invece, agli acquisti di beni e servizi territorialmente rilevanti con Iva detraibile o della quale sia possibile richiedere il rimborso.
In queste ipotesi, l'articolo 17, comma 3 del Dpr 633/1972, richiede al soggetto estero di adempiere gli obblighi o esercitare i diritti relativi all'Iva con una partita Iva nazionale, attraverso l'identificazione diretta (articolo 35-ter del Dpr 633/1972), ovvero tramite un rappresentante residente nel territorio dello Stato nominato nelle forme previste dall'articolo 1, comma 4, Dpr 441/97.
I soggetti non residenti diventano, così, "debitori dell'imposta" in Italia.
Si consideri la risposta 42/2023. La cessione di metalli preziosi a soggetti esteri, contenuti in materiali industriali di proprietà di fornitori extra Ue ed estratti da raffinerie italiane, è rilevante ai fini Iva in Italia (articolo 7-bis). Gli adempimenti ai fini Iva devono essere assolti in Italia, nei modi ordinari, dal fornitore extra Ue attraverso la nomina di un rappresentante fiscale nel territorio dello Stato.
È richiesto il rappresentante fiscale anche per regolarizzare il proprio debito Iva in Italia in relazione a servizi elettronici B2C. La risposta 253/2023 prevede che nel caso in cui, nel proprio Stato di identificazione, non esiste la possibilità di effettuare una registrazione tardiva al regime Moss (ora Oss), finalizzata a regolarizzare l'imposta dovuta in Italia, per effettuare gli adempimenti, contabili e di versamento, il soggetto non residente dovrà registrarsi ai fini Iva in Italia, nominando un rappresentante fiscale (ovvero attraverso identificazione diretta).
Un caso in cui, invece, il rappresentante fiscale non va coinvolto sono le operazioni effettuate nel deposito Iva. Secondo le Entrate (risposta 114/2023), in riferimento a una cessione di beni, effettuata all'interno di un deposito Iva, da parte di soggetto passivo non residente, dotato di rappresentante fiscale in Italia, verso un soggetto passivo residente, l'integrazione della fattura e la registrazione dell'operazione, con l'indicazione del motivo di non imponibilità ricollegabile all'articolo 50-bis, Dl 331/93, rimangono attribuite al soggetto passivo nazionale, ex articolo 17 comma 2, Dpr 633/72, senza intervento del rappresentante fiscale del soggetto estero.
L'indicazione della rappresentanza nella fattura del soggetto estero occorre quale elemento di completa identificazione dell'operatore. Il rappresentante fiscale del soggetto non residente non dovrà registrare l'operazione, non essendo la stessa ascrivibile alla posizione Iva italiana del cedente ed essendo operazione propria del soggetto non residente effettuata con la posizione Iva estera.