Ravvedimento operoso speciale: riapertura senza dilazioni

Ravvedimento operoso speciale: riapertura senza dilazioni

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Di Santacroce Benedetto, Lodoli Lorenzo

Scadenza al 20 dicembre: chance anche per sanare precedenti omissioni. Finestra ancora aperta fino al 15 dicembre per la sanatoria scontrini.

Riaperto il termine del ravvedimento speciale delle violazioni tributarie che va a scadere il 20 dicembre. Con un emendamento alla legge di conversione del decreto Proroghe (Dl 132/2023), ora alla Camera in seconda lettura, dovrebbero essere posticipati al 20 dicembre i termini per beneficiare del ravvedimento operoso speciale, introdotto dalla legge di Bilancio 2023 (articolo 1, commi da 174 a 178 della legge 197/2022). 

Il termine per avvalersi del ravvedimento speciale è andato a scadere lo scorso 30 settembre 2023. Ricordiamo che la norma consentiva di regolarizzare gli errori commessi sulle dichiarazioni validamente presentate sino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 con la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo e il debito dilazionabile in otto rate (31 ottobre, 30 novembre e 31 dicembre del 2023, e 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre del 2024). Per usufruire del ravvedimento speciale era necessario, entro il 30 settembre, rimuovere la violazione e versare la prima rata, a condizione che le violazioni non fossero già state formalmente contestate (ad esempio avviso bonario o avviso di accertamento). Il mancato pagamento, anche parziale, di una delle rate successive alla prima entro il termine di versamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, oltre a sanzione e interessi.

Con il nuovo testo normativo i contribuenti avranno più tempo per ravvedersi con un limite in quanto tutte le somme andranno pagate entro il 20 dicembre non essendo possibile usufruire di dilazioni. Dovrebbe invece essere sempre possibile effettuare il versamento con la compensazione nel modello F24. 

Gli effetti della proroga dovrebbero riguardare soprattutto i contribuenti che vogliono sanare errori procedurali commessi con il precedente ravvedimento speciale. Infatti, oltre a coloro i quali non avevano utilizzato la scadenza del 30 settembre e che pertanto potranno presentare la dichiarazione integrativa e pagare il dovuto entro il 20 dicembre, la norma apre una nuova finestra: 

  • per chi ha trasmesso la dichiarazione integrativa al 30 settembre ma non ha versato la prima rata. In tal caso dovrà pagare tutte le somme entro il 20 dicembre;
  • per chi ha pagato la prima rata nei termini ma non ha inviato la dichiarazione integrativa. In tal caso dovrà presentarla entro il 20 dicembre e pagare tutte le somme restanti entro il 20 dicembre;
  • o ancora per chi ha pagato la prima rata tardivamente che potrà, entro la scadenza del 20 dicembre, versare l'intero debito restante.

I termini della nuova proroga del ravvedimento speciale si incrociano poi con la sanatoria introdotta per gli adempimenti previsti sugli scontrini telematici. L'articolo 4 del Dl 131/2023 ha infatti introdotto un ravvedimento ad hoc per la violazioni derivanti da omessa e/o infedele memorizzazione e/o trasmissione dei corrispettivi telematici sanzionate dall'articolo 6 commi 2-bis e 3 del Dlgs 471/97. In deroga alla disciplina ordinaria è infatti possibile usufruire del ravvedimento anche in presenza di un verbale di constatazione. 

L'articolo 13, comma 1 lettera b-quater), del Dlgs 472/97 impedisce ai soggetti destinatari del verbale di constatazione o del Pvc di usufruire del ravvedimento ordinario. Per tali soggetti è invece stato introdotto il ravvedimento su misura ex articolo 4 del Dl 131/2023 che però è possibile solo se il verbale di constatazione è stato consegnato entro il 31 ottobre 2023, per sanare le violazioni commesse dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023 e sempre che il ravvedimento avvenga entro il 15 dicembre 2023. In tal caso i contribuenti potranno sanare le violazioni constatate in un Pvc versando 1/5 della sanzione minima. 

Studio Santacroce & Partners

 

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