La sospensione di accisa trascina anche l'Iva

La sospensione di accisa trascina anche l'Iva

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Di Santacroce Benedetto, Sbandi Ettore

Le cessioni dei beni in sospensione di accisa sono sempre in sospensione di imposta, anche nelle ipotesi in cui coinvolgano soggetti stabiliti in altri Stati membri o beni provenienti da tali Stati spediti.

È questa una diretta applicazione del comma 939 della legge 205 del 2017, che ha introdotto una disciplina antifrode speciale - che, come tale, prevale sempre - per cui benzina e gasolio per autotrazione in sospensione di accisa sono ceduti parimenti in sospensione di Iva. 

Sono queste le conclusioni dell'interpello 465/2023 dell'agenzia delle Entrate, che risponde a un quesito posto da una società stabilita in uno stato estero e che opera nel settore della distribuzione all'ingrosso di carburanti, munita in Italia di una rappresentanza fiscale. 

L'istante ha infatti posto all'amministrazione un interpello nel quale rappresenta due scenari complessi dal punto di vista commerciale ed Iva, dove ad essere coinvolte sono una serie di operazioni a catena intraunionali.

In dettaglio, si tratta di operazioni che vedono i beni spediti da raffineria Ue in Italia, in un deposito fiscale, e da lì cedute ancora in deposito, ovvero per successivi trasferimenti.

Ai fini accise, le operazioni in commento si presentano come operazioni effettuate in regime sospensivo, con i beni appunto spediti da un deposito fiscale (UE) ad un altro (IT), ovvero compravendute mentre sono giacenti in deposito. 

Partendo da questo presupposto, l'Agenzia approccia la richiesta del contribuente in maniera molto netta e pragmatica, riepilogando la portata della norma e la sua ratio ispiratrice, ossia l'esigenza antifrode che insiste in materia di carburanti e corretti adempimenti Iva. In questo senso, si segue un assioma che dovrebbe essere granitico: ciò che è in sospensione di accisa, è in sospensione di Iva; quando è dovuta l'accisa poiché si procede all'immissione in consumo, allora è dovuta anche l'Iva (seppure con distinte modalità).

Ovviamente, quanto precede vale al netto di eventuali deroghe normative previste ai commi 940 e 941 della legge in commento, che però qui non sussistono. Inoltre, si dovrebbe così superare la portata di altre eccezioni di prassi, per cui talune vendite - come quelle da impianti ex articolo 23, comma 1, TUA - sono eseguite con Iva ingenerando ipotesi di doppia imposizione difficilmente sostenibili.

In ogni caso, è interessante notare come la norma in commento, senz'altro perfettibile ma di sicuro antifrode, almeno nelle operazioni a monte della filiera, si presenti come lex specialis in grado di superare ogni ipotesi di adempimento Iva anche in regime intra UE.

 

 Studio Santacroce&Partners

 

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