Riscontri sui venditori per giustificare l'esclusione dalla comunicazione.
Gestori di piattaforme online di marketplace alle prese con le verifiche e le attività necessarie a rispettare la scadenza del prossimo 31 gennaio 2024, per trasmettere le informazioni relative all'anno 2023 sulle vendite di beni e prestazioni di servizi realizzate dagli utenti attraverso i loro siti e le loro app.
I gestori sono chiamati infatti, da un lato, a svolgere le procedure di adeguata verifica entro il 31 dicembre del periodo oggetto di comunicazione e, quindi, entro fine 2023. Inoltre, sono tenuti a trasmettere, secondo le modalità e con i formati individuati con il provvedimento 406671 delle Entrate, pubblicato il 21 novembre scorso, le informazioni sui venditori che operano attraverso le piattaforme entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferisce la comunicazione; il tutto in attuazione di quanto disposto dal decreto legislativo n. 32 del 2023 di recepimento della direttiva 2021/514 contenente la Dac 7 (Directive administrative cooperation).
L'eventuale omessa, incompleta o inesatta comunicazione delle informazioni oppure la violazione degli obblighi di registrazione unica determinano infatti l'irrogazione di sanzioni amministrative.
La Dac 7 ha riconosciuto discrezionalità agli Stati membri nella scelta della misura delle sanzioni a condizione che le stesse risultino effettive, proporzionate e dissuasive. Innanzitutto, il gestore che omette di registrarsi presso l'autorità competente di un unico Stato membro subisce una sanzione pecunaria di 10mila euro. In caso di omessa comunicazione delle informazioni necessarie, quali ad esempio identificativo del venditore, giro d'affari maturato online ed eventuali imposte trattenute, al gestore si applica la sanzione di cui all'articolo 10, comma 1, del Dlgs 471 del 1997, e quindi da 2 mila a 21mila euro, aumentata della metà. La medesima sanzione è ridotta della metà, invece, se la comunicazione è stata inviata ma risulta incompleta o inesatta.
Diviene quindi essenziale comprendere come documentare l'avvenuta realizzazione dei controlli sui venditori che utilizzano la propria piattaforma, così da escludere l'applicazione di trattamenti sanzionatori: in questo senso, può essere assolutamente utile l'obbligo imposto ai gestori, e dettato dall'articolo 12 comma 2 del decreto n. 32, di conservare i dati relativi alle attività intraprese e alle informazioni utilizzate per adempiere sia all'obbligo di adeguata verifica che a quello di comunicazione. Tali dati devono essere mantenuti in conservazione sino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello civile in cui le informazioni sono state o avrebbero dovuto essere inviate. Di certo, occorrerà avvalersi di un sistema di conservazione certificato a norma, trattandosi di informazioni strutturate e gestite sin dalla loro formazione in modalità esclusivamente elettronica. L'esclusione ovvero la limitazione di responsabilità a fini sanzionatori sarebbe comunque facilitata laddove, secondo quanto prescritto dall'articolo 12 comma 1, il gestore avesse imposto al fornitore di comunicare i dati necessari inserendo in contratto una apposita clausola unilaterale.
Più precisamente, si sarebbe dovuto prevedere che, a seguito dell'invio di due solleciti di risposta successivi alla richiesta iniziale, e decorsi sessanta giorni dall'invio di quest'ultima, l'eventuale mancata comunicazione da parte del venditore avrebbe determinato la chiusura del suo profilo e l'impossibilità di reiscriversi alla piattaforma oppure, in alternativa, il gestore di piattaforma avrebbe potuto trattenere il corrispettivo dovuto al venditore fino a quando non fossero fornite le informazioni richieste.