Individuate le attività accessorie derivanti dal trasporto marittimo che possono trovare inclusione nel reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel registro internazionale, tassato limitatamente al suo 20%, e le modalità di acquisizione presso società del gruppo, da parte dell'impresa agevolata, dei servizi a terra inclusi nel pacchetto di servizi. È stato, infatti, firmato dai competenti dicasteri Mit e Mef il decreto datato 22 novembre 2023 (uno dei tre attesi) previsto dall'articolo 6-quinquies, comma 3, della legge del registro internazionale (Dl 457/1997, convertito dalla legge 30/1998), che individua le seguenti attività accessorie:
- vendita di beni e fornitura si servizi di bordo quali cinema, spa, parrucchiere, gioco d'azzardo e altri servizi di intrattenimento, nonché l'intermediazione per la fornitura di escursioni locali e il noleggio di cartelloni pubblicitari a bordo;
- i contratti di subappalto o franchising o in generale i rapporti contrattuali con terzi per l'esercizio di attività ammissibili;
- le operazioni di gestione commerciale, quali la prenotazione di capacità di carico e di biglietti per passeggeri;
- i servizi amministrativi e le prestazioni di assicurazione connessi ai servizi di trasporto di merci e passeggeri, collegati alla prestazione di trasporto;
- l'imbarco e sbarco dei passeggeri;
- il carico e scarico merci, inclusa la manipolazione e movimentazione di container all'interno dell'area portuale;
- il raggruppamento o la suddivisione di merci prima o dopo il trasporto in mare;
- la fornitura e messa a disposizione di container;
- trasporti terrestri immediatamente antecedenti o successivi a quello marittimo.
L'elenco è in linea con le "attività accessorie, ... direttamente connesse, strumentali e complementari alle attività ammissibili" al regime della tonnage tax, previste dall'articolo 6, comma 2, del decreto Mef 23 giugno 2005, salvo quanto riguarda i proventi derivanti dal gioco d'azzardo, esclusi dalla tonnage.
Va ricordato che - per effetto delle modifiche introdotte alla legge del registro internazionale (Dl 457/97, convertito dalla legge 30/98) dal Dl 144/22, convertito dalla legge 175/22 in attuazione degli impegni assunti dallo Stato italiano verso la Commissione europea nella decisione 11 giugno 2020 C (2020) 3667 final, (paragrafo 3.3.2.4) - sono ammessi al beneficio della detassazione (dell'80% del reddito, ex articolo 4, comma 2, del Dl 457/97) i proventi da attività principali, derivanti da attività di trasporto marittimo e quelli derivanti da attività assimilate. A norma dell'articolo 6-quinquies, le entrate da attività accessorie sono ammesse al beneficio a condizione che, in ciascun esercizio, i relativi ricavi non superino il 50% dei ricavi totali ammissibili derivanti dalla utilizzazione della nave.
Se i proventi da attività accessorie superano detto limite, il beneficio della tassazione del reddito al 20% non si applica alla quota eccedente. Al fine di potere applicare la nuova limitazione, ricavi e costi da attività accessorie devono risultare in contabilità da distinta annotazione. Quanto ai servizi a terra acquisiti da società non indipendenti soggette a tassazione ordinaria, il decreto prevede l'applicazione del "prezzo di mercato", che si ritiene da ricondurre al principio del transfer price, (articolo 110, comma 7, del Tuir).