Nel trasporto marittimo attività accessorie detassate

Nel trasporto marittimo attività accessorie detassate

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Di Santacroce Benedetto, Bellieni Carla

Individuate le attività accessorie derivanti dal trasporto marittimo che possono trovare inclusione nel reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel registro internazionale, tassato limitatamente al suo 20%, e le modalità di acquisizione presso società del gruppo, da parte dell'impresa agevolata, dei servizi a terra inclusi nel pacchetto di servizi. È stato, infatti, firmato dai competenti dicasteri Mit e Mef il decreto datato 22 novembre 2023 (uno dei tre attesi) previsto dall'articolo 6-quinquies, comma 3, della legge del registro internazionale (Dl 457/1997, convertito dalla legge 30/1998), che individua le seguenti attività accessorie:

  1. vendita di beni e fornitura si servizi di bordo quali cinema, spa, parrucchiere, gioco d'azzardo e altri servizi di intrattenimento, nonché l'intermediazione per la fornitura di escursioni locali e il noleggio di cartelloni pubblicitari a bordo;

  2. i contratti di subappalto o franchising o in generale i rapporti contrattuali con terzi per l'esercizio di attività ammissibili;

  3. le operazioni di gestione commerciale, quali la prenotazione di capacità di carico e di biglietti per passeggeri;

  4. i servizi amministrativi e le prestazioni di assicurazione connessi ai servizi di trasporto di merci e passeggeri, collegati alla prestazione di trasporto;

  5. l'imbarco e sbarco dei passeggeri;
  6. il carico e scarico merci, inclusa la manipolazione e movimentazione di container all'interno dell'area portuale;
  7. il raggruppamento o la suddivisione di merci prima o dopo il trasporto in mare;
  8. la fornitura e messa a disposizione di container;
  9. trasporti terrestri immediatamente antecedenti o successivi a quello marittimo.

L'elenco è in linea con le "attività accessorie, ... direttamente connesse, strumentali e complementari alle attività ammissibili" al regime della tonnage tax, previste dall'articolo 6, comma 2, del decreto Mef 23 giugno 2005, salvo quanto riguarda i proventi derivanti dal gioco d'azzardo, esclusi dalla tonnage. 

Va ricordato che - per effetto delle modifiche introdotte alla legge del registro internazionale (Dl 457/97, convertito dalla legge 30/98) dal Dl 144/22, convertito dalla legge 175/22 in attuazione degli impegni assunti dallo Stato italiano verso la Commissione europea nella decisione 11 giugno 2020 C (2020) 3667 final, (paragrafo 3.3.2.4) - sono ammessi al beneficio della detassazione (dell'80% del reddito, ex articolo 4, comma 2, del Dl 457/97) i proventi da attività principali, derivanti da attività di trasporto marittimo e quelli derivanti da attività assimilate. A norma dell'articolo 6-quinquies, le entrate da attività accessorie sono ammesse al beneficio a condizione che, in ciascun esercizio, i relativi ricavi non superino il 50% dei ricavi totali ammissibili derivanti dalla utilizzazione della nave. 

Se i proventi da attività accessorie superano detto limite, il beneficio della tassazione del reddito al 20% non si applica alla quota eccedente. Al fine di potere applicare la nuova limitazione, ricavi e costi da attività accessorie devono risultare in contabilità da distinta annotazione. Quanto ai servizi a terra acquisiti da società non indipendenti soggette a tassazione ordinaria, il decreto prevede l'applicazione del "prezzo di mercato", che si ritiene da ricondurre al principio del transfer price, (articolo 110, comma 7, del Tuir). 

Studio Santacroce&Partners

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